Botteghe Scuola: emanato il regolamento regionale
Definiti requisiti, modalità di costituzione, settori di attività e mestieri artigiani
La Legge regionale 12/2002 (legge regionale organica all’artigianato) aveva previsto (art. 23bis) le botteghe scuola: realtà con l’obiettivo di valorizzare i mestieri artigiani, promuovere e tramandare i in particolare alle nuove generazioni le conoscenze del saper fare artigiano.
Il 12 maggio 2014 è stato emanato (con decreto del Presidente della Regione n. 087/Pres. pubblicato sul BUR 21 maggio 2014, n. 21) il regolamento che si attendeva da tempo e che stabilisce i requisiti e le modalità di costituzione delle botteghe scuola. Inoltre la Commissione regionale per l’artigianato, nella seduta del 29 maggio 2014, ha individuato i settori di attività ed i mestieri artigiani per il riconoscimento delle botteghe scuola.
Possono presentare domanda (su apposito modello) per il riconoscimento delle botteghe scuola le imprese artigiane in possesso dei requisiti previsti dall'art. 87 ter del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano (DPReg 25 gennaio 2012, n.33/Pres) e nel rispetto delle disposizioni del recente regolamento.
Il riconoscimento della bottega scuola avviene con decreto dell'Assessore competente alle attività produttive nel rispetto dei seguenti requisiti:
a) che l’impresa svolga almeno un’attività fra quelle individuate ai sensi dell’art. 87 bis, comma 1;
b) il possesso del titolo di maestro artigiano per l’attività di cui alla lettera a;
c)il possesso del titolo di maestro artigiano del titolare di impresa individuale o, nel caso di attività svolta in forma societaria, di almeno un socio lavoratore.
Nella bottega scuola il maestro artigiano svolge attività di insegnamento, di promozione e diffusione dei mestieri e delle tecniche produttive.
Per approfondimento consultare gli allegati qui accanto.