GREEN PASS ristorazione

Tutto quello che bisogna sapere su controlli e verifiche delle certificazioni verdi COVID-19

Attualmente con Green Pass rafforzato si può entrare in:

bar e ristoranti al chiuso;
palestre;
cinema e teatri;
alberghi e strutture ricettive;
feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
sagre e fiere;
centri congressi;
servizi di ristorazione all’aperto;
impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
centri culturali, sociali e ricreativi all’aperto.
Bisogna esibire il Green Pass booster (terza dose) per entrare nelle Rsa e nelle strutture socio-sanitarie.

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Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 Gennaio 2022 possono accedere al servizio di consumo al tavolo al chiuso solo i possessori del green pass rafforzato fatta eccezione per i minori di anni 12 e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

In zona bianca e gialla l’accesso continua a essere libero all’aperto e per consumazione al bancone al bar.

In zona arancione se non si ha il super green pass niente consumazione al banco o al tavolo anche all’aperto in bar e ristoranti (esclusi quelli nelle strutture ricettive).

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 105 del 23 luglio , riassumiamo la situazione e dando qualche suggerimento in merito alla verifica dei Green Pass nel settore della Ristorazione e Centri Benessere .

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Dove e quanto si applica

L'obbligo di Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) si applica dal 6 agosto 2021 per il consumo al tavolo al chiuso in ogni tipo di attività di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie al taglio, gelaterie, rosticcerie, pasticcerie...).

Tale misura, non riguarda parrucchieri ed estetisti, mentre sono soggetti a tale previsione i centri benessere.

Sono quindi soggetti all’obbligo di verifica dello stesso green pass tutti i centri benessere (Codice Attività 96.04.10), indipendentemente dai trattamenti erogati (quindi anche in caso di svolgimento di un trattamento estetico, qualora vi fosse una cabina di estetica all’interno).

Per la ristorazione l'obbligo non si applica quindi per il servizio al banco, per l'asporto o per i tavoli all'aperto.

L'obbligo non si applica alle persone che non possono vaccinarsi: minori ai anni 12 e alle persone esenti per motivi sanitari (hanno una attestazione sanitaria per questo). Queste persone possono consumare al tavolo al chiuso senza problemi (nel rispetto delle solite regole su distanziamento...).

L'obbligo si applica ai clienti e non ai ristoratori o ai loro collaboratori.

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Chi deve verificare

Il green pass può essere controllato dal titolare o gestore di un locale oppure da personale incaricato con un documento scritto che specifica anche le istruzioni su come farlo (come previsto dall’art.13 comma 3 del DPCM 17 giugno 2021).

Non ci sono indicazioni precise su quali istruzioni dare ai delegati, ma abbiamo predisposto una bozza che richiede solo qualche piccola personalizzazione per tenere conto del tipo di locale e di servizio che offrite.

>>La trovate tra i documenti da scaricare qui accanto<<

Il ministero dell’Interno ha chiarito con una nota la questione del controllo dell’identità. I gestori sono obbligati a verificare la validità del certificato verde, mentre la verifica dei documenti è discrezionale: non è sempre obbligatoria, ma è “necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici” del green pass.

“La verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme. Come ad esempio quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione”. È quanto si legge nella circolare del Viminale, che chiarisce le modalità di verifica del Green pass.

Anche gli esercenti, quindi, potranno chiedere i documenti d’identità ai clienti nel caso di incongruenze con i dati del green pass. La carta d’identità non deve essere esibita per entrare al cinema o nei teatri. Per gli spettacoli e gli eventi sportivi “possono essere abilitati alle verifiche i cosiddetti steward, ossia il personale iscritto negli appositi elenchi dei questori, il cui impiego in servizi ausiliari delle forze di polizia è previsto negli impianti sportivi”.

La circolare specifica, inoltre, che “qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione e l’intestatario della medesima, la sanzione si applica solo all’avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente”.

A Palazzo Chigi, così come al Viminale, la linea è quindi che comunque controlli e sanzioni vadano fatti, per non vanificare la misura del pass. Ma non devono occuparsene obbligatoriamente gli esercenti, se non in caso di palesi incongruenze. Per il Ministero dell’Interno la “massima attenzione alle attività di verifica e controllo” del Green pass andrà fatta da parte delle forze dell’ordine, con verifiche a campione e in particolare nei luoghi turistici e della movida.

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Come verificare

La verifica può essere fatta sul documento cartaceo o digitale che il cliente vi sottopone.

A seconda del motivo per cui il certificato è stato emesso, ha durate diverse e non è semplice ricordarsi tutte le regole e "contare i giorni" di validità. Il Ministero della Salute ha realizzato una app gratuita che potete scaricare sul vostro telefono cellulare e che semplifica la verifica: basta inquadrare il QR code che il cliente ci mostra e la app ci dice se il certificato è valido.

L'uso della app è la soluzione da utilizzare: dice se il certificato è valido senza entrare nei dettagli dei motivi (malattia, vaccinazione o tampone) e quindi garantisce la privacy del cliente.

Trovate la app sia per Iphone sia per Android 

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Sanzioni

Per la mancata verifica o per la mancata applicazione dell'obbligo di Green Pass sono previste:

  • Sanzione pecuniaria da €400.00 a € 1.000,00 a carico di cliente ed esercente.
  • Chiusura dell'attività da 1 a 10 giorni nel caso di 3 violazioni sanzionate in giorni diversi

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Cosa attestano le certificazioni verdi COVID-19

Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

  1.  avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (validità: da 15 giorni dopo la prima dose e fino alla data dell'appuntamento per la seconda - oppure fino a 9 mesi dal corretto completamento del ciclo vaccinale)
  2.  avvenuta guarigione da COVID-19 (validità 6 mesi)
  3.  effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità 48 ore)