Decreto 15 ottobre 2015, n. 206 “apparecchiature per uso estetico”
Sulla G.U n. 300 del 28/10/2015, è stato pubblicato il decreto n. 206/2015, in vigore dal 12 gennaio scorso, che modifica il decreto del 12 maggio 2011, n. 110, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista.
Per effetto della Sentenza del Consiglio di Stato n. 01471 del 2014, erano decadute le precedenti limitazioni relative alla scheda n. 16 lett.c (luce pulsata per depilazione) ed alla scheda n. 21b (laser per la depilazione estetica). Era stata inoltre sancita la illegittimità rispetto all’esclusione dall’elenco delle apparec- chiature quali gli “stimo- latori ad ultrasuoni a bassa frequenza per il trattamento della adiposità localizzata”.
LE MODIFICHE IN SINTESI
Per quanto riguarda le schede che non sono state oggetto di rilievi da parte del Consiglio di Stato, è stata effettuata una rivisitazione formale con opportuno aggiornamento delle norme tecniche di riferimento.
Scheda n.12 (Attrezzature per manicure e pedicure)
Escluse dal corredo le sgorbie ed introdotte tronchesi e pinzette.
Scheda n. 13 (apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale) Inserite puntualizzazioni relative alle modalità di applicazione e di esercizio del trattamento ed inserite le cautele d’uso.
Scheda n. 21b (laser per la depilazione estetica) nessuna variazione.
Scheda n. 16 lett.c (depilatori elettrici ed elettronici) contiene le seguenti modifiche:- in luogo dei 10°C previsti per il raffreddamento della pelle è stato istituito un range che va dai 5°C ai 15°C, mentre le lunghezze d’onda emesse devono essere comprese tra 600 e 1.200 nanometri (in luogo dei 1100 precedentemente previsti).
(Stimolatori a ultrasuoni a bassa frequenza per il trattamento della adiposità localizzata) sulla cui esclusione il Consiglio di Stato aveva chiesto chiarimenti ai Ministeri compenti, non è stata ancora introdotta nessuna disposizione.
Scheda n. 23 (nuovo inserimento) relativa al “Dermografo per micropigmentazione” prevede:
“Il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal fabbricante o dal suo mandatario o da altro ente competente adeguata formazione, sia per gli aspetti di sicurezza (come richiamati dal manuale d’uso) sia per gli aspetti tecnici, igienici ed estetici dei trattamenti stessi.
La formazione è certificata dal soggetto formatore per mezzo di una dichiarazione contenente le proprie generalità, le generalità di chi ha fruito della formazione, la durata in ore, l’argomento e le generalità dei docenti dei moduli formativi”.
Il decreto completo, con le schede tecniche, è consultabile o scaricabile da questo link