Impianti di climatizzazione invernale ed estiva: nuovo libretto e nuovi rapporti controllo efficienza energetica

Un riepilogo delle principali novità che entreranno in vigore dal 1° giugno 2014

Con il DM 10 febbraio 2014 (GU 55 del 7-3-2014) sono stati pubblicati i Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione estiva ed invernale ed i Rapporti di efficienza energetica di cui al DPR 74/2013, definendo più compiutamente il quadro normativo sul controllo degli impianti termici.

Il decreto ha definito sia il modello di libretto di impianto di climatizzazione (che è unico per qualsiasi potenza e tipologia di impianto) ed i modelli di rapporto di efficienza energetica (di 4 tipi: gruppi termici, gruppi frigo, scambiatori, cogeneratori). 

QUANDO ENTRA IN VIGORE

Il nuovo Libretto ed i nuovi Rapporti di efficienza energetica devono essere utilizzati a partire dal prossimo 1° giugno 2014.

Per gli impianti già esistenti alla data del 1° giugno 2014, i "libretti di centrale" ed i "libretti di impianto", già compilati (conformi al DM 17 marzo 2003) non vanno eliminati ma allegati al nuovo Libretto.

IL NUOVO LIBRETTO

Il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione.

Il libretto di impianto viene generato dall'installatore assemblando le schede pertinenti alla tipologia di impianto installata; in caso di successivi interventi che comportano la sostituzione e/o l'inserimento di nuovi sistemi di generazione del calore e/o del freddo, di regolazione, di distribuzione, di dismissione, al libretto di impianto andranno aggiunte e/o aggiornate, a cura dell'installatore dei nuovi sistemi, le relative schede. 

In tal modo si avrà la descrizione completa nel tempo dell'impianto, comprensiva degli elementi dismessi, di quelli sostituiti e di quelli installati in un secondo tempo.

Se un edificio è servito da due impianti distinti, uno per la climatizzazione invernale e uno per la climatizzazione estiva, che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati, sono necessari due libretti di impianto distinti; in tutti gli altri casi è sufficiente un solo libretto di impianto.

LE SCHEDE

Il nuovo Libretto sarà composto da 14 schede:

  1. Scheda identificativa dell’impianto
  2. Trattamento acqua
  3. Nomina del terzo responsabile 
  4. Generatori (8 tipi di scheda)
  5. Sistemi di regolazione e contabilizzazione 
  6. Sistema di distribuzione 
  7. Sistema di emissione 
  8. Sistema di accumulo
  9. Altri componenti dell’impianto (6 tipi di scheda)
  10. Impianto VMC (ventilazione meccanica controllata) 
  11. Risultati prima verifica e delle verifiche periodiche successive (4 tipi di scheda)
  12. Interventi di controllo dell’efficienza energetica
  13. Risultati delle ispezioni periodiche a cura dell’ente competente 
  14. Registrazione dei consumi (4 tipi di scheda).

Le Regioni o le Province autonome possono integrare il Libretto con nuove schede aggiuntive.

COME VIENE TENUTO IL NUOVO LIBRETTO

Il libretto di impianto per gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva è disponibile in forma cartacea o elettronica. Nel primo caso viene conservato dal responsabile dell'impianto o eventuale terzo responsabile, che ne cura l'aggiornamento dove previsto o mettendolo a disposizione degli operatori di volta in volta interessati. Il libretto di impianto elettronico è conservato invece presso il catasto informatico dell'autorità competente e viene aggiornato di volta in volta dagli operatori mediante accesso con una password personale al libretto. In questo caso una copia cartacea viene resa disponibile in caso di ispezione.

CHI COMPILA IL LIBRETTO INIZIALMENTE

La compilazione iniziale, comprensiva dei risultati della prima verifica, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio a cura della impresa installatrice.

Per gli impianti già esistenti il decreto prevede, così come in passato, che la compilazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell'impianto o dall’eventuale terzo responsabile. 

CHI AGGIORNA IL LIBRETTO E COMPILA LE DIVERSE SCHEDE

Ai sensi del nuovo DM, la responsabilità per la compilazione e l'aggiornamento successivo delle diverse schede del Libretto è così individuata: 

  • Responsabile (che la firma) Scheda 1
  • Installatore Schede 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  • Responsabile (con firma del 3° Responsabile) Scheda 3
  • Manutentore Schede 11, 12
  • Ispettore Scheda 13
  • Responsabile o eventuale 3° Responsabile Scheda 14

IL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO

Il punto 42 dell’allegato A del D.lgs. 192/2005 definisce così il responsabile dell’impianto termico: 

* l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali
* il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate
* l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio
* il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

COSA SUCCEDE QUANDO CAMBIA IL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO

Le informazioni contenute nella scheda 1, identificativa dell'impianto saranno relative alla data di compilazione della scheda medesima. Cioè ad ogni cambio di occupante sarà il nuovo responsabile a prendersi carico di aggiornare la scheda.

Il libretto di impianto in formato cartaceo va consegnato dal responsabile uscente a quello subentrante in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, a cui è asservito l’impianto; in caso di nomina del 3° Responsabile, a fine contratto esso ha l'obbligo di riconsegnare al responsabile il libretto di impianto, debitamente aggiornato, con relativi allegati. 

Le schede devono essere conservate dal responsabile dell'impianto per almeno 5 anni dalla data di eventuale dismissione.

I RAPPORTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Il DM definisce anche i quattro rapporti per il controllo dell’efficienza energetica, anche questi da utilizzare a partire dal 1 giugno 2014.

Il controllo del rendimento energetico non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili, ferma restando la compilazione del libretto.

I rapporti sono così individuati:

  • Gruppi termici (Tipo 1): da utilizzare per gli impianti termici di climatizzazione invernale con potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW
  • Gruppi frigo (Tipo 2): da utilizzare per gli impianti termici di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW (questi controlli si aggiungono a quelli sulle perdite delle apparecchiature contenenti più di 3 kg di f-gas)
  • Scambiatori (Tipo 3): da utilizzare per sottostazioni di scambio termica da rete a utenza di potenza maggiore di 10kW
  • Cogeneratori (Tipo 4): da utilizzare per impianti di microcogenerazione di potenza elettrica inferiore a 50 kW e per le unità cogenerative di  potenza elettrica maggiore a 50 kW