Decreto Controlli Antincendio

Obbligo di qualificazione per gli operatori della manutenzione

Il DM 1° settembre 2021 - Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, conosciuto come “Decreto controlli”, ha introdotto un sistema di qualificazione di tutti gli operatori che si occupano di questi presidi antincendio.

L’entrata in vigore è stata (più volte) prorogata al prossimo 25 settembre 2024 e da tale data, quindi, sarà obbligatorio per le persone che effettuino attività di manutenzione sui presidii indicati essere “qualificati”, ovverosia possedere un’attestazione rilasciata dai Vigili del Fuoco.

Sono individuate diverse tipologie di abilitazione, qualificazioni che interessano anche presidii che non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 37 (ad esempio: estintori e porte tagliafuoco):
- Estintori
- Idranti
- Porte e finestre tagliafuoco
- Sprinkler
- IRAI- rivelazione allarme incendio
- EVAC – allarme vocale gestione emergenze
- Sistemi di smaltimento fumo e calore
- Impianti ad estinzione gassosa
- Impianti a schiuma
- Impianti aerosol
- Impianti water-mist (acqua nebulizzata)
- Impianti a polvere
- Impianti a riduzione d’ossigeno
- Impianti a pressione differenziale.

E’ importante precisare che queste qualificazioni riguardano MANUTENZIONE e CONTROLLO e prescindono dal possesso dei requisiti di cui al D.M. 37/2008, che riguarda invece l’INSTALLAZIONE.

Lo schema originario del provvedimento prevede che vi siano tre tipologie di percorso per l’ottenimento della <<qualifica di “tecnico manutentore antincendio”>>, e cioè:
 Caso 1 = esame “completo”, ovvero con prova scritta con quiz a risposta multipla, esame orale e prova pratica, sostenibile solo a seguito di percorso formativo specifico per il presidio per il quale ci si qualifica
 Caso 2 = esame “completo” senza frequenza di corso, come sopra indicato: è la modalità d’esame ascrivibile alle persone che possano vantare esperienza documentata di almeno 3 anni (da considerarsi “a ritroso” rispetto alla data del 25 settembre 2022) nella manutenzione antincendio per il presidio per il quale ci si intende qualificare: tale possibilità vale solo per un periodo “transitorio” e non “a regime”
 Caso 3 = esame “ridotto”, ovvero solo orale, per le persone che svolgono attività da 3 anni (vedi sopra) e siano in possesso di formazione certificata pregressa.

A seguito di una decisa azione sindacale di Confartigianato Impianti, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha preannunciato di voler accogliere la richiesta di semplificazione delle procedure d’esame per le persone che possono vantare una esperienza documentata.
In particolare, si tratta del cd Caso 2, come sopra indicato: il CNVVF ha infatti preannunziato la riduzione delle tre prove ad una sola, da sostenersi in forma orale, sulla base del CV della persona che si intende qualificare, ovverosia con domande inerenti all’attività svolta e documentata nel curriculum del manutentore.
Si tratta di un importante risultato, che, se confermato, valorizzerà l’esperienza “sul campo” di tante persone ed imprese artigiane che svolgono, da tempo e con efficacia, l’attività manutentiva sui presidii antincendio.

A questo LINK potete compilare il questionario con il quale potremo valutare i fabbisogni formativi