Incentivo al posticipo pensionistico - quota 103

Novità Legge di Bilancio 2024

La Legge di Bilancio 2024 ha esteso il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, nell’anno 2024, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di una anzianità contributiva minima di 41 anni (cd quota 103).

I lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024 e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’assicurazione generale per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

In conseguenza dell’esercizio di tale facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data di esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore è corrisposta interamente al lavoratore con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi (resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro).

L’INPS specifica con propria circolare n. 39 del 27 febbraio 2024 che l’esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al:
- 2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della gestione esclusiva dell’AGO
- 1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO
- 2 ottobre 2024, per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO
- 1° novembre 2024 per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

Qualora al rapporto di lavoro stia trovando applicazione l’esonero parziale dei contributi IVS a carico del lavoratore, l’incentivo al posticipo del pensionamento è erogato al netto dell’esonero applicato, così determinando un abbattimento dell’accredito contributivo pari alla sola quota residua rispetto alla quota parte di contribuzione del lavoratore esonerata ad altro titolo. Considerato il carattere speciale della previsione, ne deriva che, nelle diverse ipotesi in cui, per il rapporto di lavoro sia già previsto un abbattimento totale della quota di contribuzione a carico del lavoratore, l’incentivo al posticipo del pensionamento non può trovare applicazione.

Le istanze possono essere presentate attraverso i seguenti canali:
- direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di
Identità Elettronica 3.0), seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno dell’area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”
- utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge; contattando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

(Fonte: Legge di Bilancio 2023 e 2024, INPS circolari n. 39/2024 e 82/2023, INPS messaggi n. 1107/2024 e 2426/2023)