Convertito il Decreto Legge 39/2024 con la stretta sulle agevolazioni fiscali

Ulteriori restrizioni per i bonus edilizi e nuovi adempimenti per l’uso dei crediti d’imposta per gli investimenti 4.0


Con la Legge n.67 del 23/5/2024 è stato convertito il DL n.39 del 29/3/2024 con la conferma delle seguenti novità:
- ulteriore restrizione per opzioni di sconto in fattura o cessione dei crediti relativi a bonus edilizi;
- abrogazione della remissione in bonis per opzioni di sconto in fattura o cessione dei crediti relativi a bonus edilizi;
- nuovo obbligo di comunicazione delle spese per i lavori di superbonus;
- sospensione dell'utilizzabilità dei crediti per bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo complessivamente superiori a 10.000 euro;
- puntualizzazioni per il divieto di qualsiasi compensazione in presenza di ruoli complessivamente superiori a 100.000 euro;
- comunicazioni per l’uso dei crediti per investimenti 4.0 e per ricerca e sviluppo;
- riapertura dei termini per fruire del ravvedimento operoso speciale.
In sede di conversione in legge del decreto 39/2024 sono state inoltre introdotte numerose novità tra cui si segnalano le seguenti disposizioni in ambito fiscale.

Contributi per interventi di riqualificazione energetica e strutturale nei comuni colpiti da eventi sismici post 2009 
Con lo stanziamento di un fondo di 35 milioni di euro per il 2025 viene previsto un contributo per interventi di riqualificazione energetica e strutturale di immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, (con esclusione degli eventi del 6 aprile 2009 e di quelli verificatisi dal 24 agosto 2016, in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). Le disposizioni attuative del contributo, da richiedere per via telematica con istanza ai Commissari straordinari, saranno disposte con apposito decreto il 28/7/2024.

Contributi per interventi di riqualificazione energetica e strutturale di ONLUS ODV e APS 
Con lo stanziamento di un fondo di 100 milioni di euro per il 2025 viene previsto un contributo per interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili di proprietà degli dagli enti del Terzo settore (ONLUS ODV e APS già costituiti alla data del 29/5/2024) direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie. Le disposizioni attuative del contributo, da richiedere per via telematica con istanza all’ENEA, saranno disposte con apposito decreto il 28/7/2024.

Detrazione in 10 anni per le spese sostenute dal 2024 per superbonus, sismabonus e bonus del 75% per eliminazione di barriere architettoniche 
Per le spese sostenute dal 1/1/2024 le detrazioni spettanti nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730 per interventi edili dovranno essere ripartite in 10 quote annuali anche per il superbonus (anziché in quattro), per il sismabonus e per il bonus barriere architettoniche del 75% (anziché in cinque).
Tale rimodulazione dei tempi di fruizione delle detrazioni non incide però sulle tempistiche di fruizione in F24 dei crediti aventi per oggetto tali detrazioni da parte degli acquirenti, in seguito all’esercizio di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito da parte dei contribuenti beneficiari della detrazione. In tale specifico caso viene quindi introdotta una deroga al principio generale previsto dall'art. 121 co. 3 del DL 34/2020 secondo cui il "credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione".

Compensazione dei crediti fiscali per detrazioni edilizie da parte di banche ed altri soggetti qualificati 
Solo per i soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari ecc…) viene previsto dal 1/1/2025:
- il divieto di utilizzo in compensazione in F24 dei crediti per detrazioni edilizie derivanti dalle opzioni di sconto o cessione con i debiti per contributi previdenziali e per premi assicurativi INAIL;
- l’obbligo di utilizzo in compensazione in F24 in sei rate annuali, anziché per l'intero ammontare, delle singole quote annuali dotate di codice identificativo univoco relative ai crediti per detrazioni edilizie derivanti dalle opzioni di sconto o cessione, nel caso in tali crediti sono stati acquistati a un prezzo inferiore al 75% dell’importo della corrispondente detrazione edilizia (le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione non possono essere cedute ad altri soggetti).

Divieto di cessione delle quote residue non ancora fruite delle detrazioni edilizie 
Dal 29/5/2024 viene abrogata la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito per le rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dagli interventi edilizi.

Crediti d‘imposta transizione 5.0 per investimenti dal 1/1/2024 al 31/12/2025 
Con una norma di interpretazione autentica viene precisato che gli investimenti agevolabili con il nuovo credito d’imposta previsto dal DL 19/2024 (vedasi Informimpresa n.3/2024, pag.6) devono essere effettuati dall'1/1/2024 al 31/12/2025.

Differimento plastic tax e sugar tax 
L’entrata in vigore della plastic tax (istituita dai commi 634-658 della legge 160/2019 di Bilancio 2020) viene posticipata dal 1/7/2024 al 1/7/2026 mentre l’entrata in vigore della sugar tax (istituita dai commi 661-676 della legge 160/2019 di Bilancio 2020) viene posticipata dal 1/7/2024 al 1/7/2025.

Riduzione della detrazione per interventi di recupero 
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033 viene ridotta dal 36% al 30% la detrazione IRPEF relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (escluse quelle per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, che restano agevolate con detrazione specifica del 50%).