Comunicato della Regione sull'ILIA

Vanno utilizzati i modelli IMU finchè non verrà adottato un modello di dichiarazione regionale

La Regione FVG con comunicato del 24/04/2024 ha fornito chiarimenti su obblighi dichiarativi, codici tributo e adempimenti relativi all’ILIA, imposta locale immobiliare autonoma che dal 1° gennaio 2023 ha sostituito l’IMU per gli immobili siti nei comuni del territorio della Regione FVG.
Il comunicato conferma che, nei casi in cui si rende necessaria la dichiarazione ILIA, da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso dell’immobile o si sono verificate situazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’’ILIA non conoscibili dal Comune, vanno utilizzati i modelli cartacei o i canali telematici (per esempio la PEC) già previsti per l'IMU, fino all'adozione di un modello di dichiarazione regionale.

Il comunicato segnala che la dichiarazione IMU/ILIA va presentata anche per attestare nello spazio riservato alle annotazioni le due nuove fattispecie impositive introdotte dalla legge regionale 17/2022 ossia:

1) i fabbricati strumentali all’attività economica: si tratta dei fabbricati strumentali in base a un criterio di destinazione (come previsto anche ai fini delle imposte dirette), ossia quelli utilizzati esclusivamente dal possessore per l’esercizio dell’impresa commerciale dell’arte o professione, fattispecie in cui assume rilevanza la coincidenza tra possessore e utilizzatore e la destinazione dell’immobile all’attività d’impresa o professionale, (nelle annotazioni della dichiarazione IMU occorre riportare il N. d’ordine del fabbricato specificando fabbricato strumentale all’attività economica art.3, comma 1, lettera b della LR 17/2022);

2) il primo fabbricato abitativo diverso dall’abitazione principale (nelle annotazioni della dichiarazione IMU occorre riportare il N. d’ordine del fabbricato specificando primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall’abitazione principale o assimilata art.9, comma 2 della LR 17/2022).
Per tali fattispecie infatti il Comune potrebbe deliberare un’aliquota diversa da quella prevista per gli altri fabbricati e sarebbe in grado di tener conto di tali situazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta dovuta solo acquisendo la dichiarazione ILIA del contribuente.

In particolare, con riguardo ai fabbricati strumentali all’attività economica direttamente utilizzati dal possessore il comunicato ricorda che:
- per l’anno d’imposta 2023 una disposizione transitoria (LR 17/2022, articolo 18, commi 1 e 2) considera strumentali tutti i fabbricati di     categoria catastale A/10, A/11, B, C/1, C/3, C/5 e D (cd. strumentalità “per natura”), ferma restando la possibilità per il contribuente di   attestare la strumentalità di fabbricati di categoria diversa mediante presentazione di apposita dichiarazione;
- dall’anno d’imposta 2024 la fattispecie dei fabbricati strumentali all’attività economica è individuata esclusivamente “per destinazione”     mediante la presentazione della dichiarazione IMU/ILIA da parte del contribuente che vale come attestazione dell’utilizzo esclusivo e diretto   dell’immobile per l’attività d’impresa o professionale, dichiarazione che giustifica appunto l’utilizzo dei codici tributo ILIA appositamente   istituiti per i fabbricati strumentali all’attività economica (5906 per i fabbricati del gruppo catastale D oppure 5908 per i fabbricati diversi da   quelli classificati nel gruppo catastale D).

Pertanto, per applicare anche nel 2024 l’aliquota relativa agli immobili strumentali direttamente ed esclusivamente utilizzati dal contribuente possessore nello svolgimento della sua attività economica quest'ultimo  deve presentare la dichiarazione IMU/ILIA entro il 30 giugno 2025 perché il versamento effettuato con i codici 5906 o 5908 non è sufficiente ad attestare la strumentalità dell’immobile. Solo a seguito della dichiarazione IMU/ILIA i Comuni potranno aggiornare la loro banca dati e utilizzare nei modelli F24 precompilati eventualmente trasmessi ai contribuenti i suddetti codici 5906 o 5908.

Con riguardo, invece, al primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall’abitazione principale il contribuente che possiede due o più fabbricati abitativi, oltre all’abitazione principale o assimilata, siti in uno stesso Comune o in Comuni diversi della Regione FVG, può applicare la diversa aliquota eventualmente deliberata dal Comune per tale specifica fattispecie solo per uno dei fabbricati abitativi, diversi dall’abitazione principale o assimilata, in suo possesso nel territorio regionale e presentare la dichiarazione ILIA per segnalare tale scelta al Comune.
Con riferimento ai codici tributo da utilizzare per i versamenti ILIA relativi agli immobili abitativi diversi dall’abitazione principale Il comunicato regionale ricorda inoltre che con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 16/2024:
- il codice tributo 5901, è stato modificato e deve essere utilizzato esclusivamente per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso   dall’abitazione principale o assimilata (articolo 9, comma 2);
- il codice tributo 5902, di nuova istituzione, deve essere utilizzato per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o   assimilata e ulteriori rispetto al primo (articolo 9, comma 3).
Il comunicato precisa che il solo versamento effettuato con il codice tributo 5901 non è sufficiente ad attestare che si tratta del primo fabbricato abitativo, diverso dall’abitazione principale, che pertanto dovrà essere oggetto di espressa dichiarazione ILIA. In assenza di quest’ultima per il versamento andrà utilizzato il codice tributo 5902 previsto per i fabbricati ad uso abitativo diversi dall’abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo. Solo a seguito di tale dichiarazione i Comuni potranno aggiornare la loro banca dati e utilizzare nei modelli F24 precompilati eventualmente trasmessi ai contribuenti il codice tributo 5901.

Sul sito del sistema della autonomie locali, al link https://autonomielocali.regione.fvg.it, nell’area Tributi Locali è possibile accedere alla sezione “ILIA - La nuova imposta sugli immobili” da cui è possibile scaricare la documentazione ufficiale relativa all’ILIA, i modelli da compilare nel caso sia necessario presentare la dichiarazione e la tabella dei codici tributo da utilizzare per il pagamento dell'imposta.