Credito d’imposta su investimenti per transizione 5.0

Pubblicato il decreto attuativo, emanata la circolare tecnica e attivata la piattaforma del GSE per le prenotazioni


Con il decreto interministeriale del 24/7/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.183 del 6/8/2024, è stata data attuazione alla misura agevolativa introdotta dall’articolo 38 del Decreto Legge 19/2024 (credito d'imposta transizione 5.0, sintetizzato sul n.3/2024 di Informimpresa e sulla newsletter del 22/3/2024).

Inoltre con la circolare operativa n. 25877 del 16/8/2024 Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito chiarimenti tecnici in relazione a specifici aspetti utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa.

L’agevolazione è diretta alle imprese che dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, effettuano nuovi investimenti in beni 4.0, materiali o immateriali, che garantiscano una riduzione dei consumi energetici almeno del 3% per la struttura produttiva o almeno del 5% per il processo produttivo interessato dall'investimento, con possibilità di comprendere nell’ambito degli investimenti agevolati anche i beni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (escluse le biomasse), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici sono ammissibili esclusivamente quelli con moduli fotovoltaici prodotti in UE con i requisiti previsti dall’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del DL 181/2023, tenendo conto che il costo dei moduli fotovoltaici di cui alle citate lettere b) e c) concorre a formare la base di calcolo del credito d’imposta rispettivamente per il 120% e per il 140%.
Per l’individuazione dei beni 4.0 occorre far riferimento agli allegati A (per i beni materiali) e B (per i beni immateriali) della Legge 232/2016, quella con cui è stata introdotta l’agevolazione degli iperammortamnenti.
Si ricorda che rientrano nel credito d’imposta, nei limiti del 10% degli investimenti effettuati e fino a 300.000 euro, anche le spese di formazione effettuata da soggetti esterni all’impresa specificatamente individuati nel decreto attuativo.
La misura del credito d’imposta spettante varia per scagioni di investimento e in base alla percentuale di riduzione dei consumi assicurata e può arrivare al 45% in caso di riduzione dei consumi energetici di oltre il 10% per la struttura produttiva o del 15% per il processo produttivo interessato dall'investimento.

La procedura per l’accesso al credito prevede l’uso della piattaforma informatica “Transizione 5.0” accessibile con Spid dall’area clienti del sito istituzionale del Gse, con i seguenti step, elencati dettagliatamente nel decreto del 24 luglio 2024:
- l’impresa beneficiaria invia al GSE una comunicazione preventiva con i suoi dati, con i dati del progetto d’innovazione (inclusa la data di   avvio e di completamento), degli investimenti agevolabili e del relativo ammontare e con l’importo del credito d’imposta potenzialmente   spettante; tale comunicazione deve essere corredata dalla certificazione ex ante che attesta la riduzione dei consumi energetici ottenibile dagli   investimenti in beni 4.0 progettati (le comunicazioni preventive saranno gestite dal Gse secondo l’ordine cronologico di invio, verificando il   corretto caricamento sulla piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni fornite);
- il GSE entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta   prenotato  nel limite delle risorse disponibili oppure, in caso di dati non correttamente caricati o di documentazione o informazioni   incomplete   o non leggibili, comunica all’impresa i dati o la documentazione da integrare nel termine di dieci giorni; se la documentazione   trasmessa nei predetti termini risulta idonea a superare le carenze riscontrate, il GSE, entro cinque giorni dalla presentazione, comunica   all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato;
- entro 30 giorni dalla comunicazione con cui il GSE informa l’impresa dell’avvenuta prenotazione del credito, l’impresa beneficiaria invia   una comunicazione al GSE con riferimento all’effettuazione degli ordini relativi agli investimenti programmati, ordini che devono essere già   accettati dal venditore e accompagnati dal pagamento di acconti pari almeno pari al 20% del costo di acquisizione degli investimenti, acconti   di cui la comunicazione deve riportare gli estremi delle relative fatture; il GSE entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione   conferma all’impresa il credito d’imposta prenotato o l’eventuale minore importo ammesso, oppure, in caso di dati non correttamente caricati   o di documentazione o informazioni incomplete o non leggibili, comunica all’impresa i dati o la documentazione da integrare nel termine di   dieci giorni; se la documentazione trasmessa nei predetti termini risulta idonea a superare le carenze riscontrate, il GSE, entro cinque giorni   dalla presentazione, conferma all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato;
- completato entro il 31/12/2025 il progetto di innovazione, l’impresa beneficiaria comunica al GSE entro il 28/2/2026 l’avvenuto   completamento, con le informazioni necessarie a individuare il progetto completato, inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare   agevolabile degli investimenti effettuati, l’importo del relativo credito d’imposta e l’attestazione del rispetto degli obblighi previsti dalla   normativa europea e nazionale per il PNRR; la comunicazione di completamento è corredata, tra l’altro, dalla certificazione tecnica ex post,   relativa all’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante, e dagli attestati   comprovanti il possesso della perizia tecnica asseverata relativa alle caratteristiche dei beni 4.0 nonché della certificazione contabile relativa   all’effettivo sostenimento delle spese agevolate;
- il GSE entro dieci giorni dalla trasmissione della comunicazione di avvenuto completamento comunica all’impresa il credito d’imposta   utilizzabile in compensazione che non può eccedere l’importo del credito prenotato (oppure comunica all’impresa i dati o la documentazione   da integrare nel termine di dieci giorni);
- decorsi dieci giorni da tale ultima comunicazione da parte del GSE contenente l’importo del credito utilizzabile in compensazione, il credito   d’imposta può essere utilizzato in compensazione in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i   servizi   telematici offerti dall’Agenzia delle entrate; l’ammontare del credito d’imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in   cinque quote annuali di pari importo.
Eventuali richieste di supporto tecnico per l’accesso alla procedura informatica possono essere inviate al GSE tramite il servizio “Transizione 5.0”. Sul sito del GSE è possibile inoltre scaricare la modulistica, la Guida all’utilizzo del portale TR5 e le Istruzioni Operative Transizione 5.0 per la presentazione del progetto da inserire.

Con decreto direttoriale del ministero del Made in Italy del 6/8/2024 sono stati definiti modi e termini di presentazione delle prenotazioni di accesso al credito d’imposta.
In particolare dal 7 agosto 2024 è stata attivata, nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del GSE www.gse.it, accessibile tramite SPID,  la possibilità di procedere telematicamente alla presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta e delle successive comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini relativi agli investimenti programmati oggetto dell’agevolazione.
Con un successivo decreto direttoriale del ministero del Made in Italy verranno resi noti I termini di apertura della procedura per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti.