Super-deduzione dell’incremento del costo del lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione
Con decreto ministeriale del 25/6/2024
del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro e Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3/7/2024 n.154, è stata regolamentata la super-deduzione per l’incremento del costo del lavoro a tempo indeterminato prevista dall’articolo 4 del Dl 216/2023.
Tale super-deduzione, è stata prevista solo con riferimento al 2024 e solo ai fini delle imposte dirette (IRPEF o IRES e non anche ai fini IRAP), per l’incremento del costo del lavoro a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti).
In particolare ai fini della deducibilità fiscale viene infatti riconosciuta una maggiorazione del 20% del costo del lavoro riferibile all’incremento occupazionale a favore delle imprese e dei professionisti che effettuano nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato.
Sono esclusi gli imprenditori agricoli, i forfetari, le imprese in liquidazione o in crisi e quelle che nel 2023 siano state in attività per meno di 365 giorni (sono quindi escluse le imprese con data di inizio attività del 2/1/2023 o successiva indicata nel modello di comunicazione IVA AA9/12).
L’agevolazione spetta anche agli enti non commerciali per le nuove assunzioni di lavoratori impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale, in presenza di separata evidenza contabile oppure in caso di personale impiegato sia nell’attività istituzionale sia in quella commerciale, ma in tal caso la maggiorazione spetta in proporzione al rapporto tra l’ammontare di ricavi e proventi derivante dall’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
L’agevolazione spetta se nel 2024 il numero dei dipendenti a tempo indeterminato risulta superiore rispetto a quello mediamente occupato nel 2023, purché il numero complessivo dei dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, alla fine del 2024 sia superiore al numero dei dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, mediamente occupati nel 2023.
La maggiorazione è riconosciuta nella misura più elevata del 30% per le nuove assunzioni, sempre con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che riguardano specifiche categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela (persone con disabilità, donne con almeno due figli residenti nel Mezzogiorno, ex percettori di reddito di cittadinanza, donne vittime di violenza, lavoratori con sede di lavoro nel Mezzogiorno e giovani ammessi agli incentivi all’occupazione).
Il decreto attuativo del 25/6/2024 ha disposto che:
- rileva la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuata
nel 2024;
- i lavoratori part time rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale;
- i dipendenti con contratto di somministrazione rilevano per l’impresa utilizzatrice, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;
- i soci lavoratori di cooperative sono considerati assimilati ai lavoratori dipendenti;
- non rilevano i dipendenti assunti precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest’ultima sia interrotto a decorrere dal 30/12/2023;
- non rileva il personale assunto a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all’estero di un soggetto residente;
- in relazione al calcolo della media occupazionale, occorre considerare la somma dei rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e 365 giorni.
Il decreto ha inoltre disposto regole particolari in presenza di operazioni straordinarie o di cessione dei contratti di lavoro.
In presenza di incremento occupazionale, il costo da assumere (voce B.9 del Conto economico) seguendo le regole di imputazione temporale di competenza o di cassa proprie del regime di determinazione del reddito del contribuente, è pari al minore tra l’importo effettivamente riferibile ai nuovi assunti, e l’incremento complessivo del costo del personale dipendente, incluso quello a tempo determinato, rispetto a quello relativo al 2023.
Ad esempio, se il costo a tempo indeterminato dei neoassunti 2024 è di 100.000 euro e il costo del personale dipendente nel Conto Economico del 2024 eccede quello del 2023 per 110.000 euro, il costo rilevante ai fini della “super deduzione” è il minore importo tra i due, vale a dire 100.000 euro. Sul costo così determinato si calcola una maggiorazione pari al 20%, oppure pari al 30% in caso di assunzione di lavoratori meritevoli di maggior tutela. Tale maggiorazione si sostanzia in una variazione in diminuzione da apportare in sede di determinazione del reddito nel modello REDDITI 2025 (relativo al periodo d’imposta 2024).
In presenza di entrambe le categorie di lavoratori (con maggiorazione quindi del 20% e del 30%), se l’incremento del costo complessivo del personale dipendente è inferiore al costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti, il costo da assumere ai fini della maggiorazione va ripartito tra le due categorie proporzionalmente al costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato di ciascuna di esse.
Per espressa previsione normativa, nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il 2024 non si tiene conto dell’agevolazione e nella determinazione dell’acconto per il 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l’agevolazione.