Ritiro dei RAEE: abrogato l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori
Distributori e installatori non dovranno più essere iscritti all’Albo in cat. 3-bis. Eliminate anche le scritture cartacee
La Legge 166/2024 ha semplificato notevolmente gli adempimenti burocratici per i distributori, gli installatori e i centri di assistenza tecnica (CAT) che ritirano i RAEE dei propri clienti a seguito di acquisito o manutenzione.
Cosa cambia per distributori, riparatori e CAT
I distributori (anche nel caso di commercio elettronico con vendita a distanza), gli installatori ed i centri di assistenza tecnica, a differenza di prima:
* non devono più iscriversi all’Albo Gestori in cat- 3-bis, categoria di fatto soppressa. L’Albo sta già provvedendo a cancellare d’ufficio gli iscritti con decorrenza 15 novembre 2024.
* non devono più compilare la modulistica specifica introdotta dal DM 65/2010 (schedario RAEE, Documento di Trasporto RAEE, allegati 3A e 3B). Il trasporto dei RAEE dal cliente o dalla sede al Centro di Raccolta comunale sarà accompagnato da un Documento di Trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione
* devono, in alternativa all’iscrizione all’Albo, iscriversi al Centro di Coordinamento RAEE indicando i luoghi ove verrà effettuato il deposito preliminare. La mancata iscrizione al Centro di integra il reato di gestione di rifiuti non autorizzata. L’iscrizione al portale del Centro di Coordinamento RAEE è gratuita e viene effettuata sul portale www.cdcraee.it registrandosi all’indirizzo areariservata.cdcservizi.it/app/
Cosa non cambia
I distributori, gli installatori e i CAT:
* continuano ad informare i consumatori sulla gratuità del ritiro
* assicurano, in caso di acquisto di nuova apparecchiatura, il ritiro gratuito dell’analoga apparecchiatura usata (ritiro 1 contro 1)
* in caso di superficie di vendita superiore a 400 mq, assicurano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni di origine domestica senza obbligo di acquisto di analoga apparecchiatura nuova (ritiro 1 contro 0)
Anche le caratteristiche del deposito dei RAEE, le modalità e le tempistiche di conferimento non cambiano, in particolare:
* il deposito preliminare alla raccolta deve essere effettuato in un luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, nel quale i RAEE siano protetti dagli eventi atmosferici e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi
* le apparecchiature devono essere integre, non devono essere smontate
* il conferimento o il trasporto al centro di raccolta o all'impianto di trattamento può avvenire, a scelta del distributore o del soggetto da esso incaricato, ogni 3 mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti RAEE
* Il deposito preliminare non può avere durata superiore ad 1 anno