Con la conversione del Decreto Omnibus introdotta la possibilità di un ravvedimento speciale

Alla sanatoria può accedere solo chi ha aderito al concordato preventivo biennale

In sede di  conversione del Decreto n.113 del 9/8/2024 (Decreto Omnibus)  in Legge n.143 del 7/10/2024 è stato approvato uno specifico emendamento diretto a consentire ai soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per il primo biennio 2024-2025 una sanatoria ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP per le annualità dal 2018 al 2022.
La sanatoria può essere richiesta anche per una singola annualità ed è necessario che per l’annualità sanata siano stati applicati gli ISA dato che dal relativo punteggio ottenuto nell’annualità da sanare dipende sia la base imponibile su cui applicare l’aliquota d’imposta da versare per aderire (reddito dichiarato maggiorato di una percentuale che va dal 5%, per i soggetti con punteggio ISA 10 al 50%, con punteggio ISA inferiore a 3), sia l’aliquota d’imposta da applicare, che va dal 10%, per i soggetti con punteggio ISA 10 al 15% con punteggio ISA inferiore a 6.
In particolare il maggiore imponibile è ottenuto applicando al reddito dichiarato ai fini delle imposte dirette e al valore della produzione dichiarato ai fini IRAP nell’anno considerato da ravvedere le seguenti percentuali.

Base imponibile ravvedimento speciale ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP:
a) 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
b) 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
c) 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
d) 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
e) 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
f) 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

Sul maggiore imponibile così determinato va calcolata un’imposta sostitutiva con l’aliquota così determinata in base al punteggio ISA:
Imposte sostitutive delle Imposte dirette e dell’IRAP:
a) 10%, per i periodi d'imposta con punteggio ISA pari o superiore a 8;
b) 12%, per i periodi d'imposta con punteggio ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) 15%, per i periodi d'imposta con punteggio ISA è inferiore a 6.

Per gli anni 2020 e 2021 (anni COVID) l’imposta sostitutiva è ridotta del 30%, quindi va calcolata, in base al punteggio ISA, con aliquota del 7%, del 8,4% o del 10,5%.
Ai fini IRAP sul maggior valore della produzione determinato in relazione a ciascun periodo d’imposta, si applica l’aliquota IRAP del 3,9% che per gli anni 2020 e 2021 diventa del 2,73% perché anche in tal caso l’imposta sostitutiva è ridotta del 30%.

Per ciascuna annualità  che si sceglie di sanare va versato comunque un importo minimo di 1.000 euro come imposta sostitutiva delle imposte dirette a cui si aggiunge quanto dovuto ai fini IRAP. Il pagamento dell’imposta sostitutiva va effettuato entro il 31 marzo 2025 in unica soluzione o in 24 rate di pari importo maggiorate dell’interesse legale. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate.
Il pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
La sanatoria non è applicabile se il relativo pagamento è successivo alla notifica di PVC o di schemi di atto di accertamento oppure limitatamente al 2018 in caso di PVC o schemi di atto notificati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.113/2024.
Con la sanatoria ci si mette al riparo da accertamenti fiscali sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo (accertamenti previsti dall’art. 39, DPR n. 600/73) e da quelli IVA basati su presunzioni (art.54 comma 2 secondo periodo) che però potranno essere effettuati in caso di:
a) decadenza dal concordato (art. 22, D.Lgs. n. 13/2024);
b) applicazione di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio alcuni dei reati fiscali previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, nonché per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita o  autoriciclaggio commessi dal 2018 al 2022;
c) mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza dalla rateazione.
Nei casi previsti dalla citata lett. b) ed in caso di mancato pagamento di una rata, la decadenza riguarda esclusivamente l’annualità di riferimento.

Inasprite alcune sanzioni per chi non aderisce al concordato o ne decade
In sede di conversione del DL 113/2024 sono state abbassate le soglie di 50.000 e 100.000 euro previste dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 (portate rispettivamente a 25.000 e 50.000 euro) relative alle sanzioni amministrative tributarie pecuniarie che comportano l’applicazione delle sanzioni accessorie di cui all’art. 21, D.Lgs. n. 472/97 (interdizione carica di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali; sospensione attività d’impresa o di lavoro autonomo; l'interdizione dalla partecipazione a gare pubbliche per appalti e forniture; l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione in caso di violazioni riferibili) per violazioni riferibili:
 ai periodi d’imposta e tributi oggetto della proposta di CPB (IRPEF, IRES, IRAP) non accettata dal contribuente o decaduta CPB per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano;
 alle annualità 2018 - 2022 per i contribuenti che non hanno utilizzato la nuova sanatoria o che ne decadono.