Rapporto biennale situazione personale maschile e femminile

Rinvio termine al 20 settembre 2024

Il Ministero del Lavoro comunica che il termine di trasmissione del Rapporto biennale sulla situazione personale maschile e femminile per il biennio 2022-2023, attualmente fissato al 15 luglio 2024, è differito al 20 settembre 2024.

Il differimento si è reso necessario per consentire ai soggetti interessati di accedere alla piattaforma in modo efficace, anche alla luce delle novità introdotte in merito alla compilazione del rapporto nonché dei dubbi interpretativi emersi.

Il sito del Ministero del Lavoro ha pubblicate le FAQ relative alla compilazione del rapporto e reperibili all’interno dell’URP on line http://www.urponline.lavoro.gov.it/ nella sezione “Pari Opportunità”.

Si ricorda che sono tenute all’adempimento, le aziende pubbliche e private con un organico superiore a 50 unità, le imprese che occupano sino a 50 dipendenti possono redigere il rapporto su base volontaria. Le imprese che presentano il suddetto rapporto biennale (sia in via obbligatoria sia in via facoltativa) possono conseguire la certificazione della parità di genere ove in possesso dei requisiti di Legge.

Appalti
Nel caso di partecipazione a opere previste dal Piano Nazionale di Rilancio e di Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC):
- le imprese con più di 50 dipendenti dovranno produrre alle stazioni appaltanti copia del rapporto biennale (con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle RSA ed alla consigliera ed al consigliere regionale di parità)
- per le imprese con numero pari o superiore a 15 e fino a 50 dipendenti devono consegnare alla stazione appaltante entro 6 mesi dalla conclusione del contratto una relazione di genere (i cui contenuti sono similari a quelli del rapporto biennale) e trasmetterla alla consigliera ed al consigliere regionale di parità.

Sanzioni
- mancata trasmissione del rapporto entro il termine: sanzione amministrativa da € 515 a € 2.580
- rapporto mendace/incompleto: sanzione amministrativa compresa da € 1.000 a € 5.000 - con diffida INL a provvedere entro i successivi 12 mesi.

(Fonte: Decreto interministeriale del 2 luglio 2024)