Assegnazione agevolata di beni ai soci
Agevolazione riproposta dalla Legge di Bilancio 2025
Con la Legge 31 dicembre 2024, n.207 (Legge di Bilancio 2025) è stata reintrodotta la possibilità di effettuare, entro il 30 settembre 2025, l'assegnazione o la cessione agevolata ai soci di beni immobili e beni mobili registrati, diversi da quelli utilizzati come strumentali, con applicazione di un’imposta dell’8% sostitutiva delle imposte dirette e dell’IRAP sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci e del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. Le imposte sostitutive vanno versate dalle società interessate per il 60% entro il 30/9/2025 e per il rimanente 40% entro il 30/11/2025.
L’agevolazione non interferisce con l’ordinario trattamento ai fini iva delle operazioni agevolate (assegnazioni o cessioni) ma ai fini delle imposte indirette è prevista la riduzione alla metà delle aliquote dell’imposta di registro quando la stessa è dovuta in modo proporzionale (fermo restando l’importo minimo di 1.000 euro) e l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
Le stesse disposizioni si applicano alle società con oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni che entro il 30 settembre 2025 si trasformano in società semplici.
Soggetti interessati
Sono interessati a tale agevolazione le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata, le società per azioni e le società in accomandita per azioni.
Per poter fruire di tale agevolazione i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci (quando ne è prevista la tenuta) alla data del 30/9/2024 oppure devono esservi iscritti il 31/1/2025 in forza di titolo di trasferimento con data certa anteriore all’1/10/2024. Per le società di persone e le altre società non obbligate alla tenuta del libro soci, occorre che alla data di riferimento (30/9/2024) la qualifica di socio sia provata con titoli idonei aventi data certa, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n.26 del 1/6/2016, in occasione di una precedente possibilità di assegnazione agevolata.
Beni che possono essere assegnati
I beni assegnabili sono i seguenti, tenendo conto che i relativi requisiti vanno verificati con riferimento alla data dell’assegnazione:
- immobili non utilizzati direttamente per l’attività da parte dell’impresa, ossia quelli diversi dagli immobili strumentali per destinazione (in base ad un chiarimento contenuto nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 26 del 1/6/2016 può trattarsi anche di beni merce, di immobili posseduti da società di gestione immobiliare e di immobili strumentali per natura concessi in locazione, comodato, o comunque non direttamente utilizzati dall’impresa);
- beni mobili iscritti in pubblici registri (es. autoveicoli) non strettamente strumentali all’attività.
L’Agenzia delle Entrate con la citata circolare 26/2016 ha chiarito che le caratteristiche degli immobili, per valutare la possibile assegnazione agevolata, vanno verificate con riferimento al momento dell’assegnazione ossia alla data dell’atto notarile di assegnazione.
Tassazione agevolata
L’agevolazione consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’irap pari all’8% della differenza tra valore normale del bene e il suo costo fiscalmente riconosciuto. Se però la società è considerata non operativa in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione, l’imposta va applicata nella misura del 10,5%.
Per i beni immobili il valore normale può essere determinato tenendo conto dell’effettivo valore di mercato oppure del valore catastale (prodotto ottenuto moltiplicando la rendita rivalutata per i coefficienti automatici) o comunque di un valore ad essi intermedio.
In particolare il valore catastale dei fabbricati si ottiene applicando il moltiplicatore catastale (da individuare in base alla categoria catastale) alla rendita catastale rivalutata del 5%.
Fabbricati di categoria A (esclusa A/10) e C (esclusa C1) | 120 |
Fabbricati di categorie A prima casa | 110 |
Fabbricati di categoria A/10 e D | 60 |
Fabbricati di categoria B | 140 |
Fabbricati di categoria C1 ed E | 40.8 |
Per i terreni, esclusi quelli edificabili, il valore catastale si ottiene moltiplicando il reddito dominicale per 112,5.
Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell’assegnazione sono assoggettate ad imposta sostitutiva del 13%.
L’imposta sostitutiva va versata in due rate con il modello F24 (con possibilità di compensare l’importo dovuto con eventuali crediti) con le seguenti scadenze:
- per il 60% entro il 30 settembre 2025
- per il 40% entro il 30 novembre 2025.
Con la circolare 26 del 1/6/2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'assegnazione agevolata dei beni si perfeziona con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi della società dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva.
Effetti fiscali per i soci
Circoscrivendo l’analisi al caso di assegnazione di immobili a soci privati persone fisiche va innanzitutto segnalato che, ai fini del calcolo delle plusvalenze tassabili in caso di successiva vendita nel quinquennio successivo, il costo fiscale del bene ricevuto è pari al valore del bene (normale, o catastale o intermedio) utilizzato in sede di assegnazione.
Per quanto riguarda l’effetto fiscale per i soci privati persone fisiche determinato dall’assegnazione agevolata dei beni occorre distinguere tra assegnazioni effettuate da società di capitali e assegnazioni effettuate da società di persone.
Per i soci di società di capitali c’è innanzi tutto da segnalare che, poiché l’assegnazione richiede una delibera di distribuzione di riserve di utili o di capitale corrispondenti al valore contabile del bene, è possibile procedere all’assegnazione solo se esistono in bilancio riserve disponibili almeno pari a tale valore (condizione non richiesta però per le società in liquidazione dopo l'approvazione del piano di riparto finale). In caso contrario si potrà prendere in considerazione l’alternativa della cessione agevolata. Si deve poi tener conto che nell'ambito dell'assegnazione agevolata, per espressa disposizione normativa, non si applica l’articolo 47 comma 1 del TUIR che prevede la presunzione di prioritaria distribuzione di riserve di utili, per cui è possibile scegliere liberamente di utilizzare riserve di utili o di capitale (quelle in sospensione d’imposta vanno però utilizzate per ultime secondo il chiarimento contenuto nella circolare 37/2016 dell’agenzia delle Entrate).
Se l’assegnazione avviene attraverso la distribuzione di riserve di utili (in questo caso in natura), l’importo pari al valore normale (o al valore catastale) attribuito al bene nell’atto di assegnazione, ridotto delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva costituisce distribuzione di dividendi da assoggettare a ritenuta d’imposta del 26% di cui i soci devono fornire alla società la provvista monetaria per il successivo versamento all’ordinaria scadenza prevista per il versamento delle ritenute sui dividendi. In caso di distribuzione di riserve di capitale il valore normale dei beni ricevuti riduce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione posseduta. In tal caso la tassazione è eventuale e si applica, con le stesse modalità previste per la tassazione dei dividendi, in caso di “sottozero” ossia per l’eventuale eccedenza del valore normale (o catastale) dei beni assegnati, ridotto delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva, rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Affinchè la ritenuta sia applicata solo sull’eventuale eccedenza il socio deve comunicare alla società il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, come previsto dall’art. 27 co.1-bis del DPR 600/73.
Per i soci di società di persone il prelievo di utili ai fini dell’assegnazione non è tassato perché si riferisce ad importi già assoggettati a tassazione per trasparenza, ma la tassazione, come reddito d’impresa, si applica in caso di “sottozero” ossia per l’eventuale eccedenza del valore normale (o catastale) dei beni assegnati, rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione aumentato delle somme assoggettate all’imposta sostitutiva applicata per l’assegnazione agevolata (casistica attribuibile, ad esempio, alla circostanza che il socio assegnatario abbia acquistato la partecipazione ad un valore più basso rispetto al valore economico della società).