Convertito in legge il Decreto Milleproroghe
Ulteriore proroga per il divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie
Con la Legge n. 15 del 21 febbraio 2025 è stato convertito il Decreto n.202 del 27/12/2024 (Decreto Milleproroghe).
In fase di conversione è stato ulteriormente differito dal 31 marzo 2025 al 31 dicembre 2025 il divieto di emissione di fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie rese ai clienti persone fisiche (quindi solo a partire dal 1° gennaio 2026, gli operatori sanitari avranno l’obbligo di emettere fatture elettroniche, salvo ulteriori proroghe).
In sede di conversione sono state inoltre approvate le seguenti disposizioni:
• proroga al 31/12/2025 del termine entro cui possono essere tenute a distanza le assemblee per l’approvazione del bilancio per società di capitali, associazioni e fondazioni;
• riammissione alla procedura di definizione agevolata “rottamazione-quater” per i contribuenti che vi avevano già aderito, ma che alla data del 31 dicembre 2024 sono decaduti per non aver pagato regolarmente le rate dovute (per fruire di tale riapertura occorre presentare entro il 30 aprile 2025 un’apposita domanda, con modalità che saranno rese note entro il 17 marzo 2025 sul sito internet dell’Agenzia per la riscossione e con il pagamento di quanto dovuto in unica soluzione entro il 31 luglio 2025, oppure in un massimo 10 rate, con importi e scadenze che saranno comunicati dall’agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025);
• con riferimento al credito 5.0 introdotto dal DL 19/2024 è stato specificato che sono agevolabili anche gli investimenti sostenuti antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Non hanno invece subito modifiche e restano quindi confermate le seguenti misure già previste nella versione iniziale del decreto legge 202/2024:
• rinvio al 1° gennaio 2026 dell’applicazione del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona), nei confronti di soci, associati o partecipanti, dietro corrispettivo specifico o contributo supplementare e in conformità dei fini istituzionali dell’ente, operazioni che restano quindi anche per il 2025 fuori campo iva, ossia non solo senza applicazione IVA ma anche senza applicazione dei relativi adempimenti;
• proroga dal 31/12/2024 al 31/3/2025 del termine entro cui le imprese devono dotarsi di polizze contro i rischi catastrofali, ossia adempiere all’obbligo, introdotto dalla Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), di stipulare contratti assicurativi, in conformità di un apposito decreto attuativo ancora da emanare, a copertura dei danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni) ai beni aziendali che costituiscono immobilizzazioni materiali ossia terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature (l’inadempimento di tale obbligo verrà considerato in sede di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni).