Durata del periodo di prova

nel contratto a tempo determinato dopo il collegato lavoro

Dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore del cd Collegato Lavoro), fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

Il periodo di prova, in ogni caso:

  • non può essere inferiore a 2 né superiore a 15 giorni per i contratti con durata massima di 6 mesi;
  • non può essere inferiore a 2 e superiore a 30 giorni per i contratti con durata da 6 a 12 mesi.

Anche in tal caso, tuttavia, la formulazione della norma presenta alcuni profili sui quali si auspica un intervento chiarificatore del Ministero del Lavoro, in particolare in merito ai criteri per la determinazione del periodo di prova nei contratti di durata superiore a 12 mesi nonché con riguardo alla portata normativa del rinvio alle “previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva”.

La disposizione che interviene sul c.d. Decreto Trasparenza, mira ad introdurre una norma di maggiore chiarezza per il contratto a tempo determinato, rispetto al quale il D.Lgs. n. 104/2022 aveva fissato il principio della proporzionalità tra durata del periodo di prova e durata del contratto di lavoro, mansioni da svolgere e natura dell'impiego, senza tuttavia fissare criteri per la concreta determinazione del periodo di prova stesso.

(Legge n. 203/2024 – Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024)

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