Comunicazione al Registro imprese della PEC degli amministratori di società

Indicazioni operative della Camera di commercio di Pordenone-Udine

La legge di Bilancio 2025 (Legge 207 del 30 dicembre 2024, art. 1, comma 860) ha introdotto anche per gli amministratori di società l’obbligo di dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di comunicarlo al Registro imprese per la relativa iscrizione, così come già previsto per le società e per le imprese individuali.

La Camera di Commercio di Pordenone-Udine, in fase di prima applicazione della disposizione, in vigore dal 1° gennaio 2025, aveva ritenuto di uniformarsi alle indicazioni di Unioncamere considerando la norma applicabile alle sole società costituite dal 1/1/2025, ma preso atto delle prime indicazioni operative ministeriali, in attesa di ulteriori precisazioni, dal 3/4/2025 ha aggiornato le istruzioni di massima prevedendo che:

  •  nelle richieste di iscrizione degli atti costitutivi deve essere indicata, oltre alla PEC della società, anche la PEC di ogni amministratore;
  •  nelle richieste di iscrizione di nuovi amministratori (anche in sede di rinnovo degli organi amministrativi di società di capitali, o di         iscrizione di nuovi soci amministratori di società di persone, o con riferimento alle nomine di liquidatori) deve essere indicato l’indirizzo   PEC di ogni amministratore e ciò anche per le società già costituite prima del 1° gennaio 2025 ;
  • che la disposizione riguarda sia le società di persone che le società di capitali (comprese società cooperative e società consortili) mentre sono     escluse dall’obbligo le reti di impresa;
  • è possibile per gli amministratori indicare quale proprio domicilio digitale l’indirizzo PEC della società per la quale eseguono la   comunicazione;
  • gli adempimenti sopra indicati restano soggetti alla ordinaria disciplina per quanto riguarda l’applicazione dell’imposta di bollo e dei diritti di   segreteria dovuti per l’iscrizione delle cariche sociali mentre, in attesa di chiarimenti, la comunicazione autonoma del solo domicilio digitale   (quindi non contenuta nelle pratiche di iscrizione di amministratori) è iscrivibile in esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.