Adeguamento dei registratori telematici

Entro il 2 ottobre 2023 per la nuova lotteria istantanea, con relativo credito d’imposta di 50 euro

Entro il 2 ottobre 2023 occorre adeguare i registratori telematici (RT) alle nuove specifiche tecniche richieste per consentire ai clienti la partecipazione alla lotteria istantanea degli scontrini.

La nuova lotteria, che si aggiungerà a quella ad estrazione settimanale, mensile ed annuale, prevede la verifica immediata della vincita e richiede che tutti i documenti commerciali di importo non inferiore ad 1 euro, pagati interamente in modalità elettronica, riportino un QR code che serve appunto per le estrazioni. Si ricorda che possono partecipare alla lotteria degli scontrini solo i clienti consumatori privati (no imprese e professionisti) maggiorenni residenti in Italia che non richiedono l’indicazione del proprio codice fiscale sul documento commerciale ai fini della deducibilità fiscale della spesa.

Per l’adeguamento spetta un credito d’imposta pari al 100% della spesa sostenuta nel 2023, con un massimo 50 euro per ogni registratore (disciplinato con provvedimento n.231943 del 23/6/2023 dell'Agenzia delle Entrate). Il credito può essere utilizzato in compensazione in F24 con il codice tributo 7032 (individuato con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.35 del 26/6/2023) a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva alla registrazione della fattura relativa all’adeguamento del registratore telematico e al pagamento del corrispettivo in modo tracciabile (ossia con assegno, vaglia, addebito diretto, bonifico, bollettino postale, carta di debito, di credito, prepagata, o altri strumenti di pagamento elettronico con addebito in conto corrente).
Il credito è utilizzabile fino a quando l’Agenzia non segnalerà il raggiungimento del limite di spesa stanziato (80 milioni di euro), secondo l’ordine cronologico di presentazione dei modelli F24 che utilizzano il credito stesso.

Periodo di inattività superiore ai 12 giorni

Con l’occasione si segnala che la nuova versione (la n. 11) delle specifiche tecniche dei RT oltre alle novità per la “Lotteria istantanea”, richiede che i registratori approvati dal 30 giugno 2023 in poi abbiano una nuova funzionalità diretta a comunicare al sistema l’inizio del periodo di interruzione dell’attività per un periodo superiore a 12 giorni (ad esempio ferie, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.). 

Per i modelli già approvati le predette specifiche tecniche devono essere rispettate obbligatoriamente solo in caso di presentazione di istanza di variante successiva al 30 giugno 2023. Per questo si segnala l’opportunità, in occasione dell’adeguamento dei Registratori telematici per la “Lotteria istantanea”, di effettuare sul registratore un unico intervento che comprende anche l’adeguamento relativo al periodo di chiusura, anche se la segnalazione del periodo di chiusura seppure opportuna, non è obbligatoria.
Infatti, In mancanza di una chiusura giornaliera il RT alla prima trasmissione successiva invia un file con una serie di dati “zero” relativi ai giorni dell’interruzione per i quali l’esercente non ha effettuato la chiusura giornaliera. Se il periodo di chiusura è inferiore a 12 giorni, l’Agenzia delle entrate non rileva nessuna anomalia; se invece il periodo di chiusura supera 12 giorni, l’Agenzia invierà una PEC all’esercente per chiedere chiarimenti. L’esercente comunicherà all’Agenzia il motivo della mancata trasmissione per chiusura (ferie, malattia, etc.), periodo che sarà coincidente al flusso di dati “zero” che il RT, alla riapertura, avrà automaticamente trasmesso alla stessa Agenzia.
Di conseguenza, se anche le nuove specifiche tecniche non impongono un obbligo preventivo all’esercente di comunicare la chiusura di durata superiore a 12 giorni resta l’opportunità di tale comunicazione per evitare che l’Agenzia delle entrate chieda chiarimenti.

La comunicazione preventiva di inattività può essere effettuata dall’esercente in due modi:

- l’esercente comunica attraverso il sito web dell’Agenzia delle entrate la situazione, ponendo il RT “Fuori Servizio” con il codice 608;

- l’esercente utilizza una specifica funzionalità del RT per porre il medesimo “Fuori Servizio – codice 608”: tale funzionalità è obbligatoriamente prevista solo per i RT approvati dal 30 giugno 2023.

Da tale stato, il RT ritorna automaticamente “in servizio” in occasione della prima trasmissione utile, senza necessità di riattivazione.