Sicurezza lavori in quota

La norma regionale applicabile interventi installazione impianti fotovoltaici e solari termici

Con la legge di assestamento di bilancio 2023, la regione FVG ha apportato anche alcune modifiche importanti alla LR 24/2015 sulla sicurezza dei lavori in quota, ripristinando anche l’obbligo di applicazione anche per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e solari termici.

Le modifiche, in vigore dal 12 agosto 2023, di fatto hanno interessato il solo ambito di applicazione, mantenendo inalterato il resto del testo normativo.

La norma adesso si applica quindi agli interventi edilizi, ove sussistano rischi di caduta dall'alto, svolti sulle coperture di edifici privati o pubblici, previsti dal Codice Regionale dell’edilizia LR 19/2009 di cui:
• Art.17 Interventi subordinati a segnalazione certificati di inizi attività SCIA
• Art.18 Interventi soggetti a Segnalazione certificata di inizio attività
• Art.19 Interventi subordinati a permesso di costruire
• Art.16 c.1 lett.n Realizzazione di tettoie e manufatti assimilabili in aree pertinenziali degli edifici
• Art.16bis c.1 lett.a Interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo
• Art.16bis c.1 lett.c Realizzazione di pertinenze di edifici esistenti, con aumento di volumetria quali bussole, verande, garage, serre e depositi attrezzi
• Art.16bis c.1 lett.d Realizzazione di tettoie anche destinate a parcheggio (se non realizzabili ai sensi art.16).

Oltre ai suddetti interventi, la norma si applica, sempre dalla sua entrata in vigore, anche alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili.
Evidenziamo questa modifica ha degli effetti anche sui lavori relativi al bando regionale che eroga contributi su tali impianti, in considerazione al fatto che tale adempimento è citato nella dichiarazione che rilascia l’installatore a fine lavori.

Restano esclusi dall'ambito di applicazione della legge gli interventi sulle coperture che non espongono a un rischio di caduta dall'alto da un'altezza maggiore di 3 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante e gli interventi su coperture piane o a falda inclinata portanti già dotate di dispositivi di protezione collettiva fissi.