Regolamento sicurezza generale dei prodotti

Nuovo Regolamento UE 2023/988: cosa cambia per le imprese

Il Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, pubblicato il 23 maggio 2023, si applica dal 13 dicembre 2024, sostituendo la precedente direttiva 2001/95/CE. Questa transizione, pur segnando un cambiamento importante anche per le piccole imprese in termini di responsabilità e conformità normativa, si inserisce in un contesto nazionale già consolidato, in cui vigono da molti anni norme sulla sicurezza dei prodotti che garantiscono elevati standard. Pertanto, i cambiamenti introdotti dal regolamento non saranno radicali, ma mirati ad aggiornare la regolamentazione per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e delle modalità di vendita online sempre più diffuse.

Un Regolamento, non più una Direttiva: cosa significa per le imprese

La scelta di adottare un regolamento invece di una direttiva sottolinea la volontà dell’Unione Europea di uniformare le regole in tutti gli Stati membri, evitando discrepanze interpretative. Il regolamento, infatti, è direttamente applicabile senza necessità di recepimento nei singoli ordinamenti nazionali, offrendo maggiore chiarezza e stabilità normativa alle imprese operanti nei mercati europei.
Tuttavia, alcune materie restano di competenza nazionale, come la definizione delle sanzioni, che ogni Stato membro dovrà stabilire, teoricamente, entro il dicembre 2024.

Ambito di applicazione e novità principali

Il regolamento si applica a tutti i prodotti immessi sul mercato dell’Unione, sia nuovi che usati o ricondizionati, ma esclude quelli destinati a riparazione o ricondizionamento prima dell'uso, se chiaramente identificati come tali. Inoltre, non riguarda settori già disciplinati da normative specifiche (es. dispositivi medici, prodotti da costruzione, prodotti alimentari, mangimi), ma si applica come normativa "orizzontale" per tutto ciò che non è regolato da disposizioni specifiche.

Una delle novità più rilevanti e positive per le nostre imprese è l’introduzione di regole chiare per le vendite online. L'articolo 4 equipara i prodotti venduti online a quelli distribuiti offline, rendendoli soggetti alle stesse normative di sicurezza se l'offerta è destinata a consumatori dell'Unione. Questo implica che le imprese di e-commerce dovranno adottare misure di conformità stringenti, assicurando la sicurezza dei prodotti pubblicizzati e venduti online.

Definizione ampliata di “prodotto sicuro”

Il nuovo regolamento introduce una visione più complessa e dettagliata della sicurezza dei prodotti rispetto alla precedente Direttiva, prevedendo che, dove questo sia rilevante, vengano presi in considerazione aspetti quali:

  • L’interazione con altri prodotti, ovvero l’effetto che questi possono avere sul prodotto in esame;
  • L’etichettatura e le istruzioni, incluse quelle sull’età di idoneità per i bambini, le avvertenze per un uso sicuro, le modalità di smaltimento e qualsiasi altra informazione rilevante;
  • Le categorie di consumatori, con particolare attenzione ai rischi per i gruppi vulnerabili come bambini, anziani e persone con disabilità, oltre a considerare l’impatto delle differenze di genere sulla salute e sicurezza;
  • L’aspetto del prodotto, quando questo possa indurre i consumatori a usarlo in modo improprio rispetto alla sua progettazione;
  • La cybersicurezza, qualora la natura del prodotto lo richieda, includendo caratteristiche necessarie a proteggerlo da influenze esterne, come attacchi di terzi, che potrebbero compromettere la sua sicurezza o connettività;
  • Le funzionalità avanzate, quali quelle evolutive, di apprendimento e predittive, se pertinenti alla tipologia di prodotto.

Obblighi per gli operatori economici

Il regolamento specifica in dettaglio i compiti di fabbricanti, importatori, distributori e rappresentanti autorizzati. Per esempio, chi immette un prodotto sul mercato dell'UE deve garantire che il prodotto sia conforme, redigere la documentazione tecnica e deve cooperare con le autorità di vigilanza.

Per garantire che vi sia un comportamento omogeneo anche per i prodotti fabbricati fuori dall’UE, anche questo Regolamento, come i precedenti relativi alla sicurezza dei prodotti, richiede che venga identificato un operatore economico responsabile all’interno dell’Unione (l’importatore solitamente).

Diritti e rimedi per i consumatori

Il regolamento rafforza il diritto dei consumatori a ricevere informazioni sulla sicurezza dei prodotti e introduce obblighi per gli operatori economici in caso di richiami. Gli operatori dovranno offrire almeno due soluzioni tra:

  1. Riparazione gratuita del prodotto.
  2. Sostituzione con un prodotto sicuro dello stesso valore.
  3. Rimborso adeguato, pari almeno al prezzo pagato.

Prepararsi al cambiamento

Per i produttori e gli importatori di beni che non sono già soggetti a regolamenti o direttive specifiche, il nuovo regolamento comporta la necessità di rivalutare i rischi connessi con i propri prodotti costruendo delle schede tecniche che diano evidenza della valutazione sulla sicurezza.

Ovviamente queste schede possono essere estremamente semplici per prodotti a basso rischio e articolarsi maggiormente al crescere della complessità e potenziale pericolosità del prodotto.