Rinvio regolamento EUDR
Coinvolge i settori del legno, alimentare e moda
La Commissione Europea ha proposto formalmente di rinviare di un anno l’applicazione del Regolamento UE 2023/1115 (EUDR) contro la deforestazione e il degrado forestale, al fine di permettere agli operatori di aderire al Regolamento senza problemi operativi.
La richiesta di proroga era stata chiesta a gran voce da Confartigianato e dalle altre associazioni di categoria, in considerazione della difficoltà per le imprese di adeguarsi alle prescrizioni contenute nel Regolamento.
Nel caso in cui la proposta venga approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, l’EUDR sarà applicabile:
- dal 30 giugno 2026, per le piccole e medie imprese;
- dal 30 dicembre 2025 per le grandi aziende.
Con lo scopo di assistere, in particolare, le piccole e medie imprese (PMI), comprese le microimprese e le persone fisiche, nell'adempimento dei loro obblighi normativi, la Commissione ha contestualmente pubblicato:
- le Linee guida (attualmente disponibili solo in inglese) suddivise in 11 capitoli che spaziano dalle definizioni di diligenza, operatore, requisiti di legalità, periodo di applicazione, ruolo della certificazione, ecc.;
- le FAQ (attualmente disponibili solo in inglese) aggiornate con più di 40 nuove risposte per affrontare domande e dubbi raccolti da un vasto insieme di stakeholder in tutto il mondo.
Le piccole e medie imprese beneficeranno di un regime semplificato, i cui dettagli sono ora disponibili in una nuova pagina web appositamente dedicata.
Tra le disposizioni semplificate per le PMI si segnalano:
- Non è necessario esercitare la due diligence o presentare una dichiarazione di due diligence, quando ciò è già stato fatto dall'operatore a monte, vale a dire dall'operatore che per primo ha immesso sul mercato la merce o il prodotto derivato;
- Le PMI non sono tenute attuare politiche e procedure per mitigare i rischi di non conformità dei prodotti interessati;
- Gli operatori delle PMI non sono soggetti agli obblighi di rendicontazione annuale previsti dal loro sistema di due diligence;
- Gli operatori che sono microimprese o persone fisiche possono incaricare l'operatore o il commerciante successivo più in basso nella catena di fornitura come rappresentante autorizzato in grado di presentare una dichiarazione di due diligence per conto del microoperatore, a condizione che tale rappresentante autorizzato non sia a sua volta una persona fisica o una microimpresa. Tuttavia, l'operatore che ha dato mandato mantiene la responsabilità della conformità del prodotto;
- Non c'è bisogno di esercitare la due diligence o presentare una dichiarazione di due diligence. I commercianti PMI sono tenuti solo a raccogliere informazioni rilevanti sui loro fornitori, a differenza dei commercianti non PMI che accertano che la due diligence sia stata eseguita. I commercianti PMI saranno inoltre soggetti a controlli più leggeri da parte delle autorità competenti e non sono inclusi nelle quote obbligatorie per i controlli che le autorità competenti devono eseguire.