ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
LE ISCRIZIONI IN SCADENZA ENTRO IL 31 MARZO 2022 CONSERVANO VALIDITA’ FINO A FINE GIUGNO
Le iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022.
Tale proroga, comunicata con apposita Circolare dall’Albo Gestori, consegue all’art. 103, comma 2, del DL 18/2020 in base al quale “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Le imprese interessate dovranno comunque:
- rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’autorizzazione
- prestare, per i casi previsti (iscrizioni nelle categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente tra la data di scadenza dell’iscrizione e quella del 29 giugno 2022
- comunicare eventuali variazioni dell’iscrizione
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A partire da febbraio 2016 tutti provvedimenti di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali vengono trasmessi per via telematica anziché cartacea.
Con la delibera n. 4 del 22 marzo 2017 l’Albo ha stabilito che tutti i soggetti che hanno acquisito tale provvedimento per via telematica (PDF) devono:
- Compilare una dichiarazione che ne attesti l’acquisizione dal portale (vedi modello a lato)
- Conservare il provvedimento, unitamente alla dichiarazione, secondo le modalità indicate nella sottostante tabella.
CATEGORIA DI ISCRIZIONE | DOVE CONSERVARE |
Cat. 1. Raccolta e trasporto di rifiuti urbani | Presso il centro di raccolta gestito |
Cat. 1. Raccolta e trasporto di rifiuti urbani Cat. 2-bis. Raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e pericolosi fino a 30 kg o l/giorno Cat. 3-bis. RAEE Cat. 4. Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi Cat. 5. Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi Cat. 6. Trasporti transfrontalieri di rifiuti |
Sul mezzo durante il trasporto |
Cat. 8. Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi | Presso la sede legale del soggetto iscritto |
Cat. 9. Bonifica di siti Cat. 10. Bonifica amianto |
Presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica |
I soggetti che hanno ottenuto il provvedimento in forma cartacea (ante febbraio 2016) devono invece continuare ad utilizzare la precedente “dichiarazione di copia conforme all’originale”, corredata da documento di identità del sottoscrittore, in ottemperanza a quanto previsto dall’autorizzazione.