RSPP datori di lavoro esonerati dal corso: aggiornamento obbligatorio entro l’11 gennaio 2014
I datori di lavoro che già svolgevano i compiti di RSPP al 31 dicembre 1996 e che entro tale data avevano inviato all’organo di vigilanza competente per territorio, via raccomandata A/R, la dichiarazione prevista dall’art. 10 c. 2 del D.Lgs. 626/94 erano (e sono tuttora) esonerati in forma permanente dalla frequenza del relativo corso.
L’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 ha esteso anche ai soggetti esonerati dal corso l’obbligo di aggiornamento periodico ed ha chiarito che lo stesso deve essere concluso, in prima battuta, entro 2 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo (11 gennaio 2014) anziché entro i 5 anni previsti per chi ha frequentato il corso.
La durata del corso di aggiornamento è di 6, 10 o 14 ore a seconda che l’attività sia classificata a rischio basso, medio o alto.