Aggiornamenti contrattuali Legno-Lapidei e Meccanica

CCNL Area Legno-Lapidei

In data 17 febbraio 2025, all’avvio dei lavori per la stesura del CCNL Area Legno Lapidei rinnovato con accordo del 5 marzo 2024, le Parti sociali firmatarie hanno condiviso di sottoscrivere un verbale integrativo.
L’intesa interviene con alcuni chiarimenti relativi all’applicazione dei nuovi importi degli Scatti di anzianità decorrenti dal 1° gennaio 2025, secondo quanto previsto dagli articoli 45 e 45 bis del CCNL, riformati in occasione dell’ultimo accordo di rinnovo.

ART. 45 – SETTORE LEGNO, ARREDAMENTO, MOBILI

E’ stato chiarito che:
A. agli scatti maturati fino al 31-12-2024 continuano ad applicarsi gli importi previsti dal precedente regime in materia di aumenti periodici di anzianità. In caso di passaggio di categoria si fa riferimento a quanto previsto nel comma 4 del medesimo articolo, e dunque il lavoratore “manterrà l'importo degli aumenti periodici già maturati”
B. i lavoratori che hanno raggiunto il numero massimo di scatti previsti (pari a 5) alla data del 31 dicembre 2024 verrà riconosciuto esclusivamente un aumento di 5 euro sull’ultimo dei 5 scatti maturati nel corso del precedente regime
C. il lavoratore che alla data del 31-12-2024 aveva in corso la maturazione di uno scatto in base al precedente regime, qualora termini il biennio di maturazione a partire dal 1° gennaio 2025 avrà diritto allo scatto secondo il nuovo importo. Si evidenzia quindi che i nuovi importi si applicano anche a quei lavoratori che hanno iniziato la maturazione del biennio in data antecedente al 31-12-2024.

ART. 45 bis – SETTORE ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DI MATERIALI LAPIDEI

E’ stato chiarito che:
A. agli scatti maturati fino al 31-12-2024 continuano ad applicarsi gli importi previsti dal precedente regime in materia di aumenti periodici di anzianità. In caso di passaggio di categoria si fa riferimento a quanto previsto nel comma 5 del medesimo articolo, e dunque “il valore degli scatti maturati sarà rivalutato secondo la cifra indicata in tabella e corrispondente al nuovo livello”
B. i lavoratori che hanno raggiunto il numero massimo di scatti previsti (pari a 5) alla data del 31 dicembre 2024 verrà riconosciuto esclusivamente un aumento di 5 euro sull’ultimo dei 5 scatti maturati nel corso del precedente regime
C. il lavoratore che alla data del 31-12-2024 aveva in corso la maturazione di uno scatto in base al precedente regime, qualora termini il biennio di maturazione a partire dal 1° gennaio 2025 avrà diritto allo scatto secondo il nuovo importo. Si evidenzia quindi che i nuovi importi si applicano anche a quei lavoratori che hanno iniziato la maturazione del biennio in data antecedente al 31-12-2024

Con l’accordo è stato infine condiviso che in occasione dei futuri rinnovi contrattuali le Parti valuteranno gli effetti della presente disciplina sui lavoratori che alla data del 31-12-2024 hanno maturato i 5 scatti di anzianità previsti.

(Fonte: Verbale integrativo 17 febbraio 2025)

CCNL Meccanica Artigiano

In data 17 febbraio 2025, all’avvio dei lavori per la stesura del CCNL Area Meccanica rinnovato con accordo del 19 novembre 2024, le Parti sociali hanno condiviso di sottoscrivere un verbale integrativo.

L’intesa interviene su due istituti in particolare già innovati con l’accordo di rinnovo del 19 novembre 2024:

  • il preavviso in caso di licenziamento e dimissioni (artt. 66 e 88 del CCNL)
  • il protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale

DISCIPLINA DEL PREAVVISO

Quanto alla disciplina del Preavviso, innovata con l’accordo del 19 novembre scorso, sono stati meglio precisati alcuni passaggi che riguardano l’anzianità di servizio necessaria ad individuare il periodo di preavviso dovuto. È stato inoltre indicato il periodo di preavviso relativo ai lavoratori inquadrati al Livello 2 bis. Le due novità sono evidenziate in grassetto, riscontrabili nel Verbale integrativo e trovano applicazione a far data dal 1° marzo 2025.

Infine, tra le parti è stato condiviso che il presente verbale non ha effetti nei confronti dei preavvisi comunicati nel periodo dal 19 novembre 2024 al 28 febbraio 2025, anche se ancora in corso di compimento, che restano fatti salvi secondo le modalità già definite a livello individuale.

PROCOTOLLO RITENUTA QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER IL CCNL

Con l’accordo di rinnovo del 19 novembre 2024 è stato introdotto il “Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale”. Esso prevede, in base al meccanismo del silenzio-assenso da azionare mediante una comunicazione nei confronti del lavoratore, l’applicazione di una ritenuta di 30 euro da operarsi sul cedolino paga di competenza di aprile 2025. Il Verbale integrativo ha precisato che il versamento sull’IBAN delle organizzazioni sindacali dovrà essere realizzato entro il 31 maggio 2025, e non il 30 aprile 2025 come previsto della versione precedente.

(Fonte: Verbale integrativo 17 febbraio 2025)