Prevenzione incendi: nuova regola tecnica per i contenitori-distributori ad uso privato di combustibili liquidi cat. C (gasolio)
Pubblicata la Regola Tecnica di prevenzione incendi che disciplina l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori di carburante liquido di categoria C (gasolio) ad uso privato fino a 9 mc. In vigore dal 5 gennaio 2018.
È stata pubblicata la Regola Tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori - ad uso privato - per l'erogazione di carburante liquido di categoria C, tra cui il gasolio (DM 22 novembre 2017).
La norma interessa i contenitori-distributori fuori terra di capacità geometrica non superiore a 9 mc. Si applica sia alle nuove installazioni che a quelle esistenti, e disciplina nello specifico: tolleranze dimensionali, capacità e depositi, accesso all’area, installazione e costruzione, distanze e misure di sicurezza, elettricità e messa a terra, esercizio, estintori.
Sono esentati:
- Impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi
- Impianti in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità ai sensi dell’art. 38 del DL 69/2013
- Impianti in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o per i quali è stata presentata la SCIA ai sensi del DPR 151/2011
- Impianti per i quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei VVF ai sensi del DPR 151/2011
Il provvedimento entra in vigore il 5 gennaio 2018.