Terre e rocce da scavo: nuove semplificazioni per i piccoli cantieri
Con la conversione in legge del DL 69/2013 (decreto del fare) sono state nuovamente modificate le procedure per la gestione semplificata delle terre e rocce da scavo nei cantieri inferiori ai 6000 mc.
Da oggi, infatti, i materiali provenienti dai piccoli scavi non dovranno seguire le complesse procedure del DM 161/2012 ma potranno essere gestiti come sottoprodotti, anziché come rifiuti, inviando all’ARPA competente una dichiarazione contenente informazioni sui lavori da eseguire (quantità scavate e utilizzate, sito di deposito, tempi previsti per l'utilizzo, ecc.) e attestante il rispetto delle condizioni previste (destinazione certa dei materiali, assenza di contaminazione, assenza di rischi per la salute a seguito dell’utilizzo, possibilità di utilizzo senza operare trasformazioni preliminari diverse dalla normale pratica industriale).
Il trasporto dei materiali dovrà essere accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto. A conclusione dei lavori, infine, dovrà essere confermato all’ARPA il completo riutilizzo dei materiali secondo quanto inizialmente comunicato.
Le nuove disposizioni abrogano l’art. 8-bis del DL 43/2013, il quale aveva ristabilito l’assoggettabilità dei materiali da scavo provenienti da piccoli cantieri all’art. 186 del D.Lgs. 152/06, già a sua volta abrogato dal DM 161/2012.