Attrezzature di lavoro: in vigore da marzo 2013 il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione
L’11 marzo 2013 entra in vigore l’Accordo Stato Regioni che individua, in attuazione dell’art. 73 del D.Lgs. 81/2008, le attrezzature di lavoro per la quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione.
A partire da tale data tutti i lavoratori che si accingeranno ad utilizzare per la prima volta le attrezzature individuate dall’Accordo dovranno risultare preventivamente formati in conformità a quanto ivi previsto. I lavoratori che avranno già utilizzato tali attrezzature alla data di entrata in vigore dell’Accordo (12 marzo 2013) dovranno invece completare la formazione, qualora questa sia mancante o incompleta, entro l’11 marzo 2015.
Nella tabella della sezione accanto sono elencate le attrezzature per le quali è richiesta specifica abilitazione e il relativo percorso formativo il quale prevede sempre un modulo teorico seguito da uno pratico
L’Accordo prevede che l’abilitazione sia rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio dell’attestazione dell’abilitazione, a condizione che sia svolto un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore di cui almeno 3 ore relative agli argomenti previsti dai moduli pratici.
Sono riconosciuti tutti i corsi già effettuati dai lavoratori, sulla specifica attrezzatura, di durata non inferiore a quella prevista dall’Accordo e che abbiano previsto un modulo teorico, uno pratico e una verifica finale. I corsi che soddisfano solo parzialmente la precedente condizione necessiteranno di un’integrazione sulla base di quanto previsto al punto 9 dell'Accordo.