Modifiche del D.lgs. 166/2020 al Codice dell’Ambiente
Con D.Lgs. 116/2020 sono state apportate importanti modifiche al Codice Ambientale (D.Lgs. 152/06), recependo le richieste puntualmente formulate da Confartigianato inerenti la semplificazione di alcuni adempimenti.
Il decreto interviene con misure che prevedono in alcuni casi obblighi immediati, altre che entreranno in vigore in un secondo momento oppure a seguito di decreti attuativi.
Queste le disposizioni di maggiore interesse, dal punto di vista operativo, per le imprese artigiane.
REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO
Fino all'attuazione del nuovo sistema di tracciabilità (ovvero l’introduzione del Registro Elettronico dei Rifiuti), l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti rimane invariato per tutti i soggetti precedentemente obbligati ma con l’esclusione dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti: questi ultimi potranno quindi attestare il corretto conferimento dei propri rifiuti non pericolosi semplicemente con la conservazione dei formulari di trasporto (che rimane comunque obbligatoria). Attenzione! il Ministero dell’Ambiente deve ancora chiarire con precisione cosa si intenda per “dipendenti. Alle aziende con un numero totale di addetti superiore ai 10, comprendendo anche soci e collaboratori, si consiglia di proseguire con le registrazioni sul registro di carico e scarico fino a chiarimenti ufficiali.
Viene modificata la durata dell'obbligo di conservazione dei registri, che passa - per la maggior parte dei casi (tra cui i produttori di rifiuti) - da 5 a 3 anni
TRASPORTO DEI RIFIUTI E FORMULARIO
La novità più evidente riguarda il trasporto di rifiuti da manutenzione, pulizia e piccoli interventi edili: per quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito nel sito di produzione (es. cantiere), viene consentito il trasporto dal luogo di effettiva produzione alle sede aziendale accompagnato - in alternativa al FIR - da un documento di trasporto (DDT) attestante le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale (luogo di produzione, descrizione, quantità, ecc).
L’articolo pone ad oggi alcuni dubbi interpretativi, ad esempio in merito alla definizione di “piccoli interventi edili” e alla necessità di provvedere o meno all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali in categoria 2-bis. In attesa che il Ministero dell’Ambiente fornisca chiarimenti in merito, si consiglia di proseguire nella consueta compilazione dei formulari, effettuando il trasporto previa iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
Viene introdotta la possibilità, per il trasportatore dei rifiuti, di trasmettere la quarta copia del FIR al produttore via PEC, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.
Anche per i formulari, così come per il Registro, vengono ridotti i tempi di conservazione che passano infatti da 5 a 3 anni.
Infine potrà essere utilizzato, in alternativa al formulario vidimato in CCIAA, uno stampato numerato scaricabile da un’apposita applicazione disponibile sui portali delle Camere di Commercio. In attesa dell’operatività di tali applicazioni si procederà con il FIR vidimato.
RIFIUTI DERIVANTI DA SFALCI E POTATURE
Sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni non rientrano più tra le esclusioni previste dall’art. 185 del Codice Ambientale. Pertanto, a partire dal 26 settembre tali materiali dovranno essere gestiti come rifiuti, alla stregua degli altri rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde privato.
Restano invece esclusi dal campo di applicazione delle norme sui rifiuti gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali qualora utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
Viene confermata l’esclusione della responsabilità del produttore al ricevimento della quarta copia del formulario controfirmato, entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore.
Per i rifiuti avviati a smaltimento con codice attività D13 (raggruppamento), D14 (ricondizionamento) e D15 (deposito preliminare), sarà necessario ottenere - a partire dal 26 settembre - anche un'attestazione di avvenuto smaltimento resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 da parte del titolare dell’impianto.
Sui contenuti, forma e tempi di questa attestazione mancano indicazioni, nonostante l’adempimento sia già operativo.
RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE
La responsabilità del produttore (dei beni che diventeranno rifiuti) viene estesa a “qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti” e si traduce in nuove misure per “incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo riutilizzo dei prodotti tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorità”.
Viene inoltre istituito un “Registro nazionale dei produttori” la cui operatività è subordinata ad un prossimo decreto attuativo.
Con riferimento ai rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore (ovvero i rifiuti per i quali i produttori dei beni originali devono finanziare e organizzare i sistemi di raccolta – es. oli, PFU, RAEE, ecc.), viene chiarito che il deposito temporaneo alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita.