EBNA - FSBA

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l’Artigianato costituisce una componente essenziale del nuovo welfare ed è stato istituito dalle Parti Sociali Nazionali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, C.L.A.I.I., CGIL, CISL, UIL).

Il Fondo interviene a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte a FSBA, con prestazioni integrative, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per difficoltà aziendale.
Ogni prestazione erogata dal Fondo prevede la gestione a carico dello stesso, dei contributi previdenziali, che vengono erogati direttamente all’INPS, grazie alle sinergie e alle procedure consolidate con l’Istituto.

FSBA anche per far fronte alle difficoltà per le imprese artigiane correlate alla situazione di crisi attuale (scenari di crisi internazionali), ha innalzato il periodo di fruizione massima del sostegno al reddito da 13 a 20 settimane nel biennio mobile.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Le prestazioni del Fondo sono rese in favore delle imprese artigiane (L.443/1985) con CSC 4 e codice autorizzazione INPS 7B.

DOMANDA
La domanda deve essere presentata dall’impresa tramite piattaforma informativa SINAWEB entro 30 giorni dall’inizio della sospensione/riduzione. È necessario richiedere il ticket Inps.In questa sezione trovi l’aggiornamento sugli accordi della nuova bilateralità.

DURATA:
20 settimane nel biennio mobile in capo all’azienda, pari a:
- 100 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni
- 120 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni
- 140 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 7 giorni.

Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione e decorre dal 01/01/2022. Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato equivale a una giornata di sospensione.

ACCORDO SINDACALE E CAUSALI DI INTERVENTO
il verbale di accordo sindacale potrà avere una durata pari ai giorni del mese, al termine della quale, permanendo le necessità, deve essere generato e sottoscritto un nuovo accordo sindacale.
Le causali di intervento per riduzione/sospensione, attestate nell’accordo sindacale, possono essere riferite a:
1) situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche
2) situazioni temporanee di mercato.

La firma dell’accordo sindacale dev’essere antecedente alla data d’inizio della sospensione.

CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE:
Le condizioni per l’erogazione della prestazione dell’Assegno di Integrazione Salariale sono:
1. regolarità contributiva, in presenza di dipendenti, da gennaio 2019 (EBNA E FSBA) oppure dalla data di inizio attività aziendale con un minimo di 6 mesi
2. anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni dalla data di richiesta della prestazione, conteggiati in giorni di calendario
3. fruizione degli strumenti ordinari di flessibilità (ferie residue dell’anno precedente/ROL, flessibilità, banca ore).

RENDICONTAZIONE DELLE GIORNATE DI INTEGRAZIONE SALARIALE FRUITE
La rendicontazione delle giornate di integrazione salariale fruite nel mese deve essere fatta entro il giorno 25 del mese successivo rispetto all’evento.

PRESTAZIONE ECONOMICA IN FAVORE DEI LAVORATORI
Il Fondo garantisce una prestazione economica mensile in favore dei lavoratori pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate (massimo 8 ore/giorno e 40 ore/settimana).
Alla prestazione economica viene applicato un massimale di integrazione pari a € 1.222,51 lordi (da rapportare su base oraria).

RIPRESA PRODUTTIVA AL TERMINE DELLA FERMATA
Al termine del periodo di fermata l’azienda dovrà dichiarare la ripresa dell’attività produttiva.

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Informazioni

Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali

0432.516746

sindacale@uaf.it