Allestimento di spettacoli e fiere: emanate le norme di sicurezza

L’allestimento di spettacoli (musica, cinema e teatro) e fiere dovrà essere condotto secondo le disposizioni introdotte dal recente Decreto Interministeriale 22 luglio 2014. Il provvedimento scaturisce dalle particolari condizioni che caratterizzano l’attività di lavoro nei due ambiti: più lavoratori afferenti ad imprese diverse, presenza di lavoratori autonomi, ritmi elevati, scadenze ravvicinate, mansioni diversificate svolte simultaneamente in spazi sovente ristretti, condizioni meteorologiche avverse, ecc.

SPETTACOLI

Campo di applicazione

Montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso l’allestimento ed il disallestimento di impianti audio, luci e scenotecnica, nell’ambito di spettacoli musicali, cinematrografici e teatrali (= concerti, proiezioni, recite).

Esclusioni

Le disposizioni del decreto non si applicano a:

  • Attività diverse da quelle di montaggio e smontaggio delle opere temporanee
  • Montaggio e smontaggio di pedane di altezza massima di 2 metri, purché non connesse o supportanti altre strutture
  • Montaggio e smontaggio di travi/stativi oppure di torri, nei limiti rispettivamente di 6 e 8 metri
  • Montaggio e smontaggio di opere temporanee prefabbricate (purché realizzate da un unico fabbricante seguendo le indicazioni e limitazioni massime di carico) inferiori a 7 metri

Disposizioni

Nelle attività soggette al decreto si applicano le disposizioni relative ai cantieri temporanei o mobili (titolo IV del D.Lgs. 81/2008) con le seguenti particolarità:

Per “cantiere” deve intendersi il luogo in cui viene realizzato lo spettacolo
Per “committente” deve intendersi il soggetto, dotato di poteri decisionali e di spesa, per conto del quale si realizza l’attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee

Il committente deve raccogliere informazioni minime sul luogo dello spettacolo (dimensioni generali, portanza del terreno, presenza di eventuali altre strutture esistenti, infrastrutture varie e caratteristiche del paesaggio, sicurezza degli impianti elettrici e di messa a terra) attraverso un apposito modulo (Allegato I al decreto)

Ai fini della progettazione delle opere temporanee il coordinatore per la sicurezza redige, qualora previsto, il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e non anche il fascicolo dell’opera.

Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale, di ogni esecutore il committente acquisisce il DURC, copia del certificato di iscrizione alla CCIAA e l’autocertificazione di cui all’allegato XVII del decreto legislativo n. 81/2008; se le imprese esecutrici sono straniere va utilizzato il modello disponibile all’allegato II del decreto.

I contenuti minimi del POS e del PSC sono riportati nell’allegato III al decreto.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici debbono ricevere copia del POS e del PSC prima dell’inizio dei lavori; su loro iniziativa è possibile individuare, tra loro, un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.

Disposizioni specifiche per i lavori in quota

Le opere temporanee, qualora idonee a sostenere i lavoratori, possono essere realizzate senza l’impiego di opere provvisionali distinte (es. ponteggi).

I lavoratori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento tramite funi devono essere in possesso della relativa formazione obbligatoria (corso da 32 o 40 ore in conformità all’All. XXI del D.Lgs. 81/2008) ed eventualmente di formazione aggiuntiva in funzione del tipo di opera temporanea da realizzare.

I lavoratori incaricati dell’attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee devono essere in possesso della formazione per ponteggiatori (corso da 28 ore in conformità all’All. XXI del D.Lgs. 81/2008).

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Campo di applicazione:

Approntamento e smantellamento di strutture allestitive (stand), tendoni od altre opere temporanee per manifestazioni fieristiche.

Esclusioni

Le disposizioni del decreto non si applicano a:

  • Strutture allestitive di altezza inferiore a 6,50 metri
  • Strutture a due piani purché con proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 metri quadrati
  • Strutture temporanee e tendostrutture realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante (montate seconde le indicazioni del medesimo, rispettando le prescrizioni ed i carichi massimi) di altezza complessiva inferiore a 8,50 metri.

Disposizioni

Nelle attività soggette al decreto si applicano le disposizioni relative ai cantieri temporanei o mobili (titolo IV del D.Lgs. 81/2008) con le seguenti particolarità:

  • Per “cantiere” deve intendersi il luogo in cui viene realizzata la manifestazione fieristica
  • Per “committente” si intende il soggetto, gestore del quartiere fieristico oppure organizzatore della manifestazione oppure, infine, espositore (che utilizza lo stand) dotato di poteri decisionali e di spesa, per conto del quale si realizza l’attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive

Il gestore o l’organizzatore della manifestazione fieristica redige il DUVRI di cui all’art. 26 del D.LGs. 81/2008

Il committente oppure il responsabile dei lavori deve acquisire le informazioni previste dall’allegato IV (attrezzature permanenti, viabilità, ecc.) e V (DUVRI) per raccogliere informazioni minime sul luogo dell’evento.

Ai fini della progettazione delle opere temporanee il coordinatore per la sicurezza redige, qualora previsto, il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e non anche il fascicolo dell’opera.

Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale, di ogni esecutore il committente acquisisce il DURC, copia del certificato di iscrizione alla CCIAA e l’autocertificazione di cui all’allegato XVII del decreto legislativo n. 81/2008; se le imprese esecutrici sono straniere va utilizzato il modello disponibile all’allegato II del decreto.

I contenuti minimi del POS e del PSC sono riportati nell’allegato VI al decreto. La recinzione di cantiere - a seguito di apposita valutazione dei rischi - può essere sostituita con apposita attività di sorveglianza.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici debbono ricevere copia del POS e del PSC prima dell’inizio dei lavori; su loro iniziativa è possibile individuare un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, per operare il coordinamento fra i rappresentanti medesimi.

il decreto firmato è disponibile all'indirizzo: http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2014/Decreto%20Palchi.pdf