Decreto Coesione – Incentivi alle assunzioni dal 1° settembre 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2024 è stato pubblicato il Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024), il quale reintroduce agevolazioni per l’assunzione di giovani under 35 e donne svantaggiate, categorie per le quali gli sgravi contributivi erano terminati nel 2023.

BONUS GIOVANI UNDER 35 (art. 22)

I datori di lavoro privati che assumono, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, giovani under 35, mai occupati a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, spetta l’esonero contributivo pari al 100% dei contributi previdenziali INPS a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi INAIL), nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 24 mesi (elevati a 650 euro per la zona ZES – Zona Economica Speciale: Abruzzo Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

L’esonero trova applicazione anche in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine.

E’ prevista la “portabilità”, ovvero l’esonero può essere fruito anche con riferimento alle assunzioni di giovani che sono stati occupati a tempo indeterminato presso un datore di lavoro diverso che abbia beneficiato parzialmente dell’esonero.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato (l’esonero trova comunque applicazione in caso di precedente contratto di apprendistato non proseguito poi in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato).

Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote ed è compatibile esclusivamente con la “super deduzione” del costo del lavoro di cui al d.lgs. n. 216/2023.

Ai fini dell’effettiva fruizione dello sgravio è necessaria l’autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Quando posso fruire dello sgravio

Per fruire dell’agevolazione
- DURC regolare
- rispettare i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 150/2015
- nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non aver provveduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (L. 223/1991) nella medesima unità produttiva.

Restituzione dell’incentivo

Determina la revoca dell’incentivo e la restituzione di quanto fruito il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata.

BONUS DONNE (art. 23)

È previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi INAIL) per un periodo di 24 mesi per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 nel limite massimo di 650 euro su base mensile.
In particolare, l’assunzione riguarda:
- donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito (*) da almeno 24 mesi, ovunque residenti
- donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito (*) da almeno 6 mesi operanti in settori con disparità di genere (ogni anno i settori e le professioni sono definiti con un Decreto del Ministero del Lavoro, l’ultimo emanato è il n. 365 del 20 novembre 2023)
- donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito (*) da almeno 6 mesi, residenti in regioni zona ZES (Abruzzo Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)
(*) nozione di “impiego regolarmente retribuito” definita dal D.M. 17 ottobre 2027 del Ministero del Lavoro.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e la sua fruizione è subordinata all’ottenimento di un incremento occupazione netto (ULA).

Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzione di aliquote ed è compatibile esclusivamente con la “super deduzione” del costo del lavoro di cui al d.lgs. n. 216/2023.

Ai fini dell’effettiva fruizione dello sgravio è necessaria l’autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Con decreto del Ministero del Lavoro saranno definite le modalità attuative di entrambi gli esoneri.

Per informazioni

Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali

Confartigianato-Imprese Udine

e-mail: sindacale@uaf.it   T. 0432516746